Gennaio 18

L’IVA di rivalsa non è un credito prededucibile

Cass. 17.1.2017 n. 1034

Nel confermare un indirizzo già consolidato, la Suprema Corte ha sancito che non è qualificabile come credito di massa – da soddisfare in prededuzione, ai sensi dell’art. 111 del R.D. n. 267/42 – l’IVA di rivalsa, indicata nella fattura emessa, successivamente alla dichiarazione di fallimento, da un professionista, il cui compenso è stato ammesso in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis, cod. civ., allo stato passivo del fallimento medesimo, in relazione a prestazioni professionali rese anteriormente alla decozione (Cass. nn. 8544/2011 e 3582/2011).

Gennaio 18

Infalcidiabilità dell’Iva applicabile soltanto nel concordato con transazione fiscale

Cass. S.U. n. 26988 del 27 dicembre 2016

La Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 26988 del 27 dicembre 2016, componendo un contrasto interpretativo, ha stabilito che la previsione dell’infalcidiabilità del credito IVA è applicabile soltanto alla proposta di concordato accompagnata dalla transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L.F., non essendo infatti possibile estendere alla disciplina generale del concordato preventivo la norma speciale relativa alla transazione fiscale, che prevede uno specifico accordo con il fisco in aggiunta alla tradizionale proposta concordataria.

Maggio 22

Ammissibile la falcidia IVA nel concordato preventivo

Sentenza Corte di giustizia 7.4.2016 n. C-546/14

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-546/2014 del 7 aprile 2016, ha stabilito che l’art. 4 del TUE e la Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a un’interpretazione della normativa nazionale (la Legge Fallimentare) volta a consentire all’imprenditore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza la presentazione di una domanda di concordato preventivo liquidatorio, che preveda il pagamento parziale dell’IVA, se accompagnata dalla relazione di un esperto indipendente, il quale attesti che non risulterebbe possibile il soddisfacimento in misura maggiore di tale debito in caso di fallimento.