Cass. S.U. n. 26988 del 27 dicembre 2016
La Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 26988 del 27 dicembre 2016, componendo un contrasto interpretativo, ha stabilito che la previsione dell’infalcidiabilità del credito IVA è applicabile soltanto alla proposta di concordato accompagnata dalla transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L.F., non essendo infatti possibile estendere alla disciplina generale del concordato preventivo la norma speciale relativa alla transazione fiscale, che prevede uno specifico accordo con il fisco in aggiunta alla tradizionale proposta concordataria.
La sentenza, pronunciata pochi giorni dopo l’approvazione della Legge di Bilancio per l’anno 2017, la quale ha introdotto la possibilità per il debitore di includere a determinate condizioni nella transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L.F. anche il debito Iva, precisa che la norma sulla transazione fiscale si caratterizza per la sua specialità rispetto alla disciplina generale del concordato e pertanto non può essere ritenuta applicabile alle ipotesi in cui la procedura concorsuale di cui agli artt. 160 e seguenti della L.F. non preveda alcun accordo specifico con le agenzie fiscali.
E ciò anche alla luce della recente sentenza del 7 aprile 2016 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha dichiarato compatibile con la legislazione europea la falcidiabilità dell’Iva nell’ambito del concordato preventivo, in ragione della serietà del procedimento destinato a verificare l’impossibilità di una migliore soddisfazione della pretesa tributaria in caso di fallimento.