Cassazione Civile – Sez. lavoro n. 12699 del 20/07/2012.
La sentenza chiarisce quale tipo di responsabilità possa essere imputata al datore di lavoro che adibisce un lavoratore, riconosciuto totalmente invalido dalle apposite commissioni mediche istituite presso gli Enti a ciò deputati (INPS ed ASL), a mansioni allo stesso non confacenti in quanto usuranti e che abbia poi agito, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, in conseguenza dell’espletamento di dette inadeguate mansioni lavorative.
Ebbene, secondo il principio statuito dalla citata sentenza il lavoratore assunto in forza di collocamento obbligatorio, come invalido civile, ha diritto al risarcimento del danno nel caso in cui venisse adibito a mansioni per attività usuranti.
Non scatta però un automatismo tra l’aver adibito il lavoratore a mansioni inadeguate in quanto invalido e la richiesta risarcitoria; ciò in quanto, stante la citata sentenza, che peraltro si riporta a principi consolidati nei precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, l’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro per il sol fatto di aver adibito il lavoratore invalido a mansioni inadeguate, dal momento che tale responsabilità va collegata alla violazione da parte di quest’ultimo degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Pertanto, ai fini dell’accertamento della responsabilità a carico del datore di lavoro, graverà sul lavoratore che lamenti ed asserisca di aver patito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta provare:
- a) l’esistenza di tale danno o dell’aggravamento della sua patologia;
- b) la mancata adozione di misure di sicurezza specifiche e generiche da parte del datore di lavoro;
- c) il nesso causale tra i due elementi su elencati.
Provato ciò, sarò a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver fatto quanto possibile nel rispetto nelle norme vigenti per impedire il verificarsi del danno.