Novembre 21

E’ legittimo il rifiuto della prestazione lavorativa, senza perdere la retribuzione, fino a quando il datore di lavoro non adempia ai suoi obblighi di sicurezza

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 gennaio 2016 n. 836

Ancora una volta la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la citata sentenza ha ribadito il potere di autotutela contrattuale del lavoratore rappresentato dall’eccezione di inadempimento; autotutela che si estrinseca nel rifiuto all’esecuzione della prestazione lavorativa laddove il datore di lavoro è inadempiente sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro come impostogli dall’art. 2087 cod. civ. a mente del quale “il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Non solo!

La predetta sentenza ribadisce la permanenza in capo al datore di lavoro dell’obbligo retributivo, pur in presenza di sospensione giustificata della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti che si trovano a lavorare in ambienti non sicuri ovvero “nocivi” in conseguenza dell’inadempimento datoriale per violazione dell’art. 2087 cod. civ.

Settembre 28

Carica di amministratore e lavoratore subordinato nelle società a base personale

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 gennaio – 22 marzo 2013, n. 7312

“La carica di amministratore di una società a base personale è incompatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, in quanto non possono riunirsi in tale posizione sia i poteri riservati all’esecutore subordinato della volontà sociale, sia i poteri dell’organo competente ad esprimere tale volontà.”

Giugno 30

Il nuovo testo dell’art 18 dello Statuto dei Lavoratori così come modificato dalla Legge Fornero non si applica ai dipendenti pubblici

Cass. civ., Sez. lav., 17 maggio-9 giugno 2016 n. 11868

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del regime sanzionatorio applicabile ai licenziamenti illegittimi nel rapporto del pubblico impiego, escludendo l’applicabilità delle modifiche apportate dalla legge 28 giugno n. 2012 n. 92 (Legge Fornero). In caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata Legge Fornero, al dipendente pubblico rimane applicabile il testo dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 così come in vigore prima della riforma.