Gennaio 18

L’IVA di rivalsa non è un credito prededucibile

Cass. 17.1.2017 n. 1034

Nel confermare un indirizzo già consolidato, la Suprema Corte ha sancito che non è qualificabile come credito di massa – da soddisfare in prededuzione, ai sensi dell’art. 111 del R.D. n. 267/42 – l’IVA di rivalsa, indicata nella fattura emessa, successivamente alla dichiarazione di fallimento, da un professionista, il cui compenso è stato ammesso in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis, cod. civ., allo stato passivo del fallimento medesimo, in relazione a prestazioni professionali rese anteriormente alla decozione (Cass. nn. 8544/2011 e 3582/2011).