Giugno 30

I controlli bancari non sono sufficienti per l’accertamento fiscale nei confronti del professionista

Cass. 21.06.2016, n.12779

Secondo i giudici di legittimità va annullato l’accertamento nei confronti del professionista, basato esclusivamente sulla base dei controlli dei conti correnti, assumendo che “… l’ufficio non poteva adottare, a supporto della ripresa a tassazione, le sole risultanze bancarie dovendole verificare sulla base di ulteriori elementi probatori”.

Maggio 22

Imponibilità IRAP – Presupposto oggettivo – Autonoma organizzazione – Impiego di personale

Cass. SS. UU. 10.5.2016 n. 9451

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Suprema Corte statuiscono che non configura un’attività autonomamente organizzata (pertanto imponibile ai fini IRAP) l’impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui quando questo si realizzi nello svolgimento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive che rendano all’attività svolta dal contribuente un contributo del tutto mediato o generico.

Gennaio 12

Avviso di accertamento – procedure concorsuali – Fallimento

Accertamento notificato al fallito e al curatore – Rinvio al PVC consegnato al solo fallito (Cass. 27.11.2015 n. 24254)

La Suprema Corte statuisce che non è affetto da carente motivazione l’avviso di accertamento, notificato al curatore fallimentare, che rinvii al verbale di constatazione consegnato solo al fallito.

Secondo i giudici di legittimità, in tal caso non opera la disposizione di cui all’art. 42 del D.p.r. n. 600/73, secondo cui, nel caso di motivazione per relationem, occorre, a pena di nullità, l’allegazione del documento richiamato salvo ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

Gennaio 12

Accertamento e controlli – Poteri degli uffici

Rifiuto di esibizione dei documenti Elemento soggettivo – Necessità del dolo (Cass. 2.12.2015 n. 24503)

La Suprema Corte è nuovamente intervenuta sulla disposizione procedimentale preclusiva (art. 32, co. 4, D.p.r. n. 600/1973 e art. 52, co. 5, D.p.r. n. 633/1972) secondo cui, se nel corso della verifica, il contribuente si rifiuta di esibire libri, registri, scritture e documenti, essi non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa.

Secondo i giudici di legittimità, il c.d. “rifiuto di esibizione” dei documenti opposto dal contribuente nella fase amministrativa comporta l’inutilizzabilità dei medesimi solo se connotato da dolo, e non da semplice colpa.