Mag 22

Imponibilità IRAP – Presupposto oggettivo – Autonoma organizzazione – Impiego di personale

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Cass. SS. UU. 10.5.2016 n. 9451

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Suprema Corte statuiscono che non configura un’attività autonomamente organizzata (pertanto imponibile ai fini IRAP) l’impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui quando questo si realizzi nello svolgimento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive che rendano all’attività svolta dal contribuente un contributo del tutto mediato o generico.

Quindi, il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste solo quando si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione;
  • egli impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La fattispecie riguardava la posizione fiscale di un avvocato il quale, negli anni oggetto di controversia, si avvaleva di un “solo di un lavoratore dipendente con mansioni di segretario e di beni strumentali minimi”, ritenendo che “la presenza minimale di strumenti e di collaborazione non costituiva autonoma organizzazione” agli effetti dell’IRAP.

Con tale pronuncia viene definitivamente sciolta la questione che vedeva in passato l’esistenza di due opposti indirizzi in seno alla Cassazione:

  • il primo, più rigido (sostenuto, tra l’altro, da Cass. nn. 9790/2014 e 7609/2014), secondo cui l’impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per sé indice di autonoma organizzazione (con conseguente rilevanza ai fini IRAP), a prescindere se siffatto impiego lavorativo sia svolto da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di collaborazione: vi è comunque una struttura organizzativa a rilevanza esterna, che richiede il coordinamento dei diversi fattori produttivi da parte del professionista;

il secondo, invece, più tollerante (sostenuto, tra l’altro, da Cass. nn. 10173/2014 e 22020/2013), in base al quale se il contribuente si avvale del lavoro altrui ciò non va inteso automaticamente quale autonoma organizzazione, essendo sempre demandato al giudice il compito di verificare, caso per caso, se la struttura organizzativa costituisca potenziale elemento ai fini della produzione del reddito. In alcuni casi, infatti, la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista e non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività di quest’ultimo, bensì una semplice “comodità”.