Gen 9

Società di persone – Compromesso e arbitrato

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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2016, n. 21422

È nulla la clausola compromissoria presente nello statuto di una società di persone la quale disponga che la nomina dell’arbitro, destinato a dirimere le controversie che insorgano tra i soci o tra i soci e la società stessa, sia rimessa alle parti, essendo tale clausola illegittima per violazione dell’art. 34, comma 2, d. lgs. n. 5/2003, applicabile anche alle clausole anteriori a tale data. Ai sensi di tale articolo, infatti, indipendentemente dal numero e dalle modalità di nomina, il potere di designazione degli arbitri dev’essere conferito a pena di nullità ad un soggetto che sia estraneo alla società.