Cass. civ., Sez. lav., 22 febbraio 2016, n. 3291
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del cd. “straining”, espressione mutuata dalla recente giurisprudenza dall’ambito clinico per identificare condotte vessatorie che, seppur prive del requisito della continuità che contraddistingue il fenomeno del mobbing, creano nel lavoratore una condizione di stress lavorativo.
Il mobbing, infatti, si caratterizza quale “reiterato comportamento vessatorio consistente in una pluralità di atti o di fatti illeciti, anche di per sé leciti se considerati come indirizzati verso un fine vessatorio” (Corte Cost. 19 dicembre 2003, n. 359), che vengono compiuti a danno di un lavoratore, da superiori gerarchici (cd. mobbing verticale), o dai colleghi (cd. mobbing orizzontale), o da sottoposti (cd. mobbing ascendente), nell’ambito dell’attività lavorativa.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, una lavoratrice dipendente da un’azienda ospedaliera, lamentava di aver subito un danno in relazione ad una situazione di stress lavorativo che qualificava come mobbing.
In particolare, la lavoratrice riportava due episodi di particolare gravità perpetrati a suo danno dal primario del reparto cui la stessa era addetta. Nella specie quest’ultimo, con atteggiamento aggressivo, aveva stracciato la relazione di consulenza redatta dalla ricorrente a corredo di una cartella clinica, nonché successivamente aveva omesso di consegnare alla stessa la propria scheda di valutazione. Tali episodi venivano qualificati dalla Corte d’Appello di Brescia quali fenomeni di “straining”, inteso quale condotta nociva isolata, priva dei requisiti richiesti ai fini della configurabilità del mobbing, ma pur sempre idonea a produrre una situazione stressante risarcibile ai sensi dell’art. 2087 c.c.
L’impostazione così delineata dalla Corte d’Appello, ha trovato conferma nella pronuncia in commento, consolidando il principio secondo il quale deve trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno cagionato al lavoratore da qualunque condotta idonea a lederne l’integrità fisica e la personalità morale.