Febbraio 24

Dal Comitato Scientifico di Aiga Bergamo: le ultime novità giurisprudenziali e legislative

Diffamazione via Facebook: nulla la condanna senza l’accertamento dell’indirizzo IP
Nella pronuncia n. 5352 del 2018, la Corte di Cassazione affronta i seguenti quesiti: se sia stato rispettato il criterio legale di valutazione della prova, ai sensi dell’art. 192 co. 2 c.p.p. (esistenza del fatto desunta da indizi gravi, precisi e concordanti), e se possa essere considerata sufficientemente motivata una sentenza di condanna per diffamazione a mezzo Facebook, ai sensi dell’art. 595 co. 3 c.p. (trattandosi di altro mezzo di pubblicità), nell’ipotesi in cui il Giudice d’Appello non si sia confrontato, in sede di motivazione, con tutte le argomentazioni antagoniste (evidenziate nei motivi di gravame) ed in particolare con il dedotto mancato accertamento dell’IP (internet protocol address) di provenienza del messaggio (post) diffamatorio inviato al gruppo di discussione.

Capital gains: il termine per il rimborso dell’eccedenza decorre dal versamento dell’imposta
La rideterminazione dell’imposta sostitutiva sui capital gains, a seguito di rivalutazione del valore del bene sulla base di una disciplina fiscale più favorevole, dà diritto al rimborso dell’importo pagato in eccedenza. il termine per presentare l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in eccedenza decorre dal versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 1990/2018.

Ostriche nocive al banchetto di nozze: per la prova del reato non occorre sempre una perizia
Il commercio di sostanze alimentari nocive è un reato di pericolo, per la cui sussistenza è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, che può essere desunta ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova e anche alla comune esperienza, non dovendo essere necessariamente accertata per mezzo di indagini peritali (Cass. Pen., sez. IV, sentenza 6 febbraio 2018, n. 5472).

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Febbraio 23

Legge di bilancio: le novità per i condomini

Dalla rubrica “parola all’avvocato” di Bergamo Sera.

La Legge di bilancio 2018 introduce alcune proroghe e novità per i condomini. Vediamole nel dettaglio.

Innanzitutto ecco il “bonus verde”, ovvero la possibilità di detrarre dall’Irpef, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il 36 per cento delle spese eseguite in favore del verde urbano. L’incentivo sarà previsto per la piantumazione o la sistemazione di prati in giardini, terrazzi, balconi e cortili, anche condominiali.

Il tetto massimo di spesa consentito in un anno per usufruire del bonus è di cinquemila euro: tutte le spese superiori non godranno di tale agevolazione. Il tetto di cinquemila euro viene calcolato non sull’immobile: questo significa che qualora un soggetto sia proprietario di più immobili, tale detrazione opererà su ciascun immobile. Per i condomini il tetto di cinquemila euro viene calcolato per ciascuna unità abitativa.

Il bonus previsto dalla Legge di bilancio va ad integrare le detrazioni attualmente esistenti del 50 e del 65 per cento, le quali riguardano soltanto gli immobili e non anche il verde urbano. Il bonus copre anche le spese relative alla progettazione ed alla manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Roberta Cuttin

Roberta Cuttin

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla nuova Legge di bilancio vanno poi segnalati gli interventi di riqualificazione energetica combinati con quelli di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Anzitutto la detrazione delle spese relative alla riqualificazione energetica, finora pari al 70 – 75 per cento a seconda dei casi, viene incrementata sino all’80-85 per cento a seconda che gli interventi consentano il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore. Il tetto massimo è stato fissato a 136mila euro, vale a dire la somma dei massimali già operanti (40mila e 96mila).

Il “sisma bonus” copre, invece, tutte le spese sostenute per interventi antisismici in zone sismiche ad alta pericolosità e la detrazione riguarda i costi sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021.

Altra novità di particolare importanza riguarda la riduzione della percentuale di detrazione dal 65% al 50 per cento per le caldaie a condensazione. Nello specifico, resta l’aliquota del 50 per cento, ma qualora la caldaia sia sostituita da sistemi di termoregolazione evoluti l’aliquota viene maggiorata al 65 per cento, detrazione che si applica anche nel caso di installazione di apparecchi ibridi.

Febbraio 23

Trattative tra imprese: l’importanza della buona fede

Dalla rubrica “parola all’avvocato” di Bergamo Sera.

Una società mia assistita (che chiameremo “Gamma ltd” – nome di fantasia) ha sede in Nigeria (Africa). Qualche tempo fa il titolare di Gamma ltd contattava una società italiana (“Beta S.r.l.”) per avere informazioni circa l’acquisto di un impianto per la produzione di blocchi di “cemento cellulare” per la costruzione della propria sede sociale.

Dopo i primi contatti, il titolare di Gamma ltd si recava in Italia presso la sede di Beta S.r.l. In tale occasione le parti stipulavano il contratto di acquisto, che comprendeva anche il trasporto in Africa dell’impianto (il quale, ovviamente, è di dimensioni molto ingombranti, in quanto costituito da una macchina impastatrice, da alcuni casseri, nastro trasportatore ecc…).

Il costo totale dell’impianto comprensivo delle spese di trasporto ammontava a circa € 50.000,00 e, subito dopo la firma del contratto, Gamma ltd provvedeva a disporre un bonifico di € 20.000,00 a titolo di acconto. In seguito il titolare di Gamma ltd rientrava in Nigeria.

Carlo Ghidotti

Carlo Ghidotti

Sennonché, dopo qualche giorno lo stesso incontrava per puro caso due imprenditori italiani, i quali, parlando della loro attività, lo informavano di aver acquistato alcuni mesi prima da Beta S.r.l. un impianto praticamente identico a quello ordinato da Gamma ltd, e di avere anche stipulato un contratto di rappresentanza in esclusiva per la Nigeria, con la medesima società italiana.

Il titolare della società mia assistita, alquanto stupito per quanto appreso dai due imprenditori, provvedeva a contestare quanto sopra a Beta S.r.l., spiegando che, ovviamente, se fosse stato informato che in Nigeria era operante un impianto come quello dallo stesso ordinato, Gamma ltd avrebbe potuto limitarsi a comprare il cassero/stampo per blocchi antisismici strutturali, affidandosi alla società italiana operante in Nigeria per la produzione dei blocchi di cemento.

In tal modo Gamma ltd avrebbe risparmiato circa € 40.000,00, ed il suo titolare non avrebbe dovuto recarsi per ben due volte in Italia per discutere i dettagli dell’acquisto dell’impianto.

Sulla base di quanto sopra, ho ricevuto incarico di convenire in giudizio Beta S.r.l. per ottenere la restituzione dell’acconto versato da Gamma ltd. Ed infatti, come noto, l’art.1337 cod. civ. prevede che “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

In sostanza, negli atti di causa ho dedotto che Beta S.r.l. aveva il preciso obbligo giuridico di informare Gamma ltd del fatto che in Nigeria era operante (in esclusiva) un impianto uguale a quello ordinato dalla società mia assistita, in quanto, in tal modo, quest’ultima avrebbe risparmiato somme rilevanti (anche in termini di spedizione in container, tasse doganali, posizionamento e predisposizione dell’impianto ecc..) rispetto al solo acquisto di casseri/stampi, ed il titolare non avrebbe dovuto recarsi due volte in Italia per condurre le trattative. Ovviamente, nella presente fattispecie, l’obbligo di correttezza è reso ancora più rilevante dal fatto che Gamma ltd ha sede nello stato della Nigeria, lontano migliaia di chilometri dall’Italia.

Beta S.r.l. ha avuto molti mesi per informare Gamma ltd dell’esistenza di tale impianto a pochi chilometri di distanza dalla sede della seconda e, nonostante gli obblighi imposti dalla legge, non ha mai provveduto ad avvertire quest’ultima di tale fondamentale circostanza.

Dopo alcuni anni di causa, il Tribunale ha condannato Beta S.r.l. a restituire l’acconto versato da Gamma Ltd, sulla base della violazione dei più elementari doveri di buona fede che incombono sulle parti in sede di stipulazione di un contratto.

Ricordatevi che quando si stipula un contratto è necessario rispettare fino in fondo, già in sede di trattative, gli obblighi di buona fede e di correttezza.

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