Dal Comitato Scientifico di Aiga Bergamo: le ultime novità giurisprudenziali e legislative

Diffamazione via Facebook: nulla la condanna senza l’accertamento dell’indirizzo IP
Nella pronuncia n. 5352 del 2018, la Corte di Cassazione affronta i seguenti quesiti: se sia stato rispettato il criterio legale di valutazione della prova, ai sensi dell’art. 192 co. 2 c.p.p. (esistenza del fatto desunta da indizi gravi, precisi e concordanti), e se possa essere considerata sufficientemente motivata una sentenza di condanna per diffamazione a mezzo Facebook, ai sensi dell’art. 595 co. 3 c.p. (trattandosi di altro mezzo di pubblicità), nell’ipotesi in cui il Giudice d’Appello non si sia confrontato, in sede di motivazione, con tutte le argomentazioni antagoniste (evidenziate nei motivi di gravame) ed in particolare con il dedotto mancato accertamento dell’IP (internet protocol address) di provenienza del messaggio (post) diffamatorio inviato al gruppo di discussione.

Capital gains: il termine per il rimborso dell’eccedenza decorre dal versamento dell’imposta
La rideterminazione dell’imposta sostitutiva sui capital gains, a seguito di rivalutazione del valore del bene sulla base di una disciplina fiscale più favorevole, dà diritto al rimborso dell’importo pagato in eccedenza. il termine per presentare l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in eccedenza decorre dal versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 1990/2018.

Ostriche nocive al banchetto di nozze: per la prova del reato non occorre sempre una perizia
Il commercio di sostanze alimentari nocive è un reato di pericolo, per la cui sussistenza è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, che può essere desunta ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova e anche alla comune esperienza, non dovendo essere necessariamente accertata per mezzo di indagini peritali (Cass. Pen., sez. IV, sentenza 6 febbraio 2018, n. 5472).

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