Settembre 21

Piani di risanamento e Procedure Concorsuali – Unibg 27.09.2017

Il convegno ha come tema centrale i piani di risanamento e le procedure concorsuali. A tal proposito verrà presentato il documento da poco approvato dal CNDCEC sul tema.
A conclusione del convegno verrà presentata la seconda edizione del master promosso da OCRI e SdM dell’Università di Bergamo insieme ad AIGA Bergamo e che approfondisce il tema della crisi d’impresa e degli interventi di ristrutturazione necessari per il suo superamento.

Giugno 30

Gli atti di frode giustificano la revoca dell’ammissione al concordato preventivo anche se i creditori ne sono a conoscenza

Cass. 5 maggio 2016, n. 9027

La Cassazione, con la sentenza 5 maggio 2016 n. 9027, ha stabilito che l’accertamento da parte del commissario giudiziale di atti di occultamento o dissimulazione dell’attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell’esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore, comporta la revoca, ai sensi dell’art. 173 L.F., dell’ammissione al concordato preventivo, nonostante i creditori siano stati informati di tali fatti e abbiano comunque espresso voto favorevole all’approvazione della proposta concordataria.

Giugno 30

Spetta ai creditori sociali dimostrare la “non coincidenza” tra sede legale ed effettivo centro di interessi della società

Cass. SS.UU. 26 maggio 2016, n. 10925

La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza 26 maggio 2016 n. 10925, ha stabilito che, in caso di trasferimento della sede legale all’estero, è onere dei creditori che hanno presentato istanza di fallimento provare i fatti idonei a vincere la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società, non essendo possibile attribuire alla medesima l’onere di provare il reale trasferimento della sede sociale.

Maggio 22

Ammissibile la falcidia IVA nel concordato preventivo

Sentenza Corte di giustizia 7.4.2016 n. C-546/14

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-546/2014 del 7 aprile 2016, ha stabilito che l’art. 4 del TUE e la Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a un’interpretazione della normativa nazionale (la Legge Fallimentare) volta a consentire all’imprenditore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza la presentazione di una domanda di concordato preventivo liquidatorio, che preveda il pagamento parziale dell’IVA, se accompagnata dalla relazione di un esperto indipendente, il quale attesti che non risulterebbe possibile il soddisfacimento in misura maggiore di tale debito in caso di fallimento.