Giugno 30

Gli atti di frode giustificano la revoca dell’ammissione al concordato preventivo anche se i creditori ne sono a conoscenza

Cass. 5 maggio 2016, n. 9027

La Cassazione, con la sentenza 5 maggio 2016 n. 9027, ha stabilito che l’accertamento da parte del commissario giudiziale di atti di occultamento o dissimulazione dell’attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell’esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore, comporta la revoca, ai sensi dell’art. 173 L.F., dell’ammissione al concordato preventivo, nonostante i creditori siano stati informati di tali fatti e abbiano comunque espresso voto favorevole all’approvazione della proposta concordataria.