Maggio 22

Esecuzione: l’ordinanza di sospensione non ha carattere definitivo

Cass., sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 1228/16 depositata il 22 gennaio

L’ordinanza di sospensione dell’esecuzione ha effetto meramente provvisorio, essendo la stessa revocabile dal giudice che l’ha emessa sino al momento in cui abbia avuto esecuzione. Tale provvedimento, dunque, non ha natura sostanziale di sentenza e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ma esclusivamente attraverso il reclamo disciplinato dall’art. 669–terdecies c.p.c.