Ottobre 21

Elenco difese d’ufficio: termine per la presentazione della domanda di permanenza

Con il D. Lgs. n. 6 del 31/1/2015 il Governo ha provveduto al riordino della disciplina della difesa d’ufficio,  istituendo presso il C.N.F. l’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio. Come noto, coloro che erano già iscritti negli elenchi delle difese d’ufficio tenuti presso gli Ordini professionali, a far data dal 20 febbraio 2015, sono stati automaticamente iscritti nel nuovo elenco nazionale.

Pochi sanno però che, a differenza del passato, per permanere in tale elenco è necessario inoltrare all’Ordine di appartenenza apposita domanda attestante la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1 quater, del citato decreto legislativo, come meglio precisate nel regolamento per la tenuta dell’elenco unico adottato dal C.N.F. il 22/5/2016 e le relative linee guida dallo stesso approvate il 15/7/2016, e precisamente: a) l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento; b) l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione, nell’anno solare precedente, ad almeno dieci udienze penali (non più di due udienze ex art. 97, co. 4, c.p.p. e tre udienze dinnanzi al Giudice di Pace), escluse quelle di mero rinvio e, come precisato dalle richiamate linee guida, quelle di smistamento nelle quali non siano state svolge questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; c) l’adempimento dell’obbligo formativo (sul punto, pur nel silenzio della norma e del regolamento attuativo, vi è chi sostiene che i crediti formativi debbano essere stati necessariamente acquisiti in materia penale e processuale penale).

La domanda di permanenza, indirizzata al CNF, deve essere presentata entro il 31 dicembre 2016 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza tramite la piattaforma Lextel, unitamente all’autocertificazione idonea a dimostrare la sussistenza delle predette condizioni. In caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione entro il predetto termine l’avvocato verrà cancellato d’ufficio dall’elenco (Per maggiori info: http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/difese-d-ufficio).