Novembre 6

CASSA FORENSE: Cumulo Gratuito contributi INPS

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 26 ottobre 2017, ha deliberato di approvare precise indicazioni operative per gli uffici dell’Ente e dare ampia informazione agli iscritti circa l’applicazione del nuovo istituto del “cumulo gratuito” di cui alla legge 24/12/2012, n. 228, così come modificata dal comma 195 dell’art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 che ne ha esteso l’operatività, a decorrere dal 1°/01/2017, anche agli iscritti alle Casse professionali.

In tal senso, è stata condivisa ed approvata l’allegata circolare, a firma del Direttore Generale, redatta sulla base della normativa vigente coordinata con la specifica disciplina di Cassa Forense.

La delibera è stata adottata previo minuzioso approfondimento del tema e tenuto conto di quanto disposto dall’INPS, con la circolare n. 140 del 12/10/2017, per quanto di sua competenza.

La materiale erogazione delle pensioni in cumulo potrà avvenire una volta stipulata apposita convenzione con il predetto istituto, che conserva la funzione di Ente liquidatore.

Alla luce delle disposizioni impartite, tutte le domande di pensione mediante cumulo già pervenute saranno istruite dagli uffici dell’Ente e trasmesse all’INPS per il seguito di competenza, salvo rinuncia dell’interessato.

Settembre 29

Cassa Forense: sospensione contributi minimi dal 2018 al 2022

Il Comitato dei Delegati ha deliberato oggi la sospensione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo integrativo minimo dovuto, di cui all’art. 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012. Resta comunque dovuto anche per tali anni il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini IVA e ripetibile nei confronti del cliente. La parola passa ora ai ministeri vigilanti che dovranno approvare il deliberato adottato in data odierna da Cassa Forense.
Il Presidente Avv Nunzio Luciano afferma che “quanto oggi deliberato è in linea coerente con le misure già adottate e con quelle allo studio finalizzate a contenere e a combattere le difficoltà nelle quali, purtroppo, ancora versa molta parte dell’Avvocatura e, segnatamente, quella più giovane”.

Maggio 22

Natura Giuridica del contributo previdenziale e Cassa Forense

Art.1 comma 778 legge 28 dicembre 2015, n.208

La compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati anteriormente al 2016 e non ancora saldati – Natura giuridica del contributo previdenziale e Cassa Forense

A decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).