Novembre 16

Avvocato stabilito – Titolo abilitante rilasciato da organismo incompetente ex art.6 comma 2 del D. Lgs. 2.02.2001 n. 96

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 9 novembre 2016  n. 22719

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate nuovamente ad occuparsi del tema degli avvocati stabiliti, dopo le note pronunce di marzo scorso relative all’esercizio dell’attività professionale per il triennio previsto ex lege e alla irrilevanza del requisito della onorabilità fino alla data di iscrizione all’albo ordinario degli avvocati (cfr. Aiga Informa marzo 2016, sezione deontologia).

Il caso posto all’attenzione delle Sezioni Unite trae origine dal ricorso presentato da un avvocato abilitato in Romania, verso il quale era stato adottato dal COA di appartenenza (Roma) un provvedimento di cancellazione dall’elenco degli avvocati stabiliti, in quanto il titolo in Romania non era stato rilasciato da un organismo competente in base alla legge.

Le Sezioni Unite, nel confermare la pronuncia di appello del CNF (di cancellazione), hanno ricordato come gli unici requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti siano quelli elencati dall’art. 6 del D,lgs. N. 96/2001 di attuazione della direttiva 98/5 CE, volta a facilitare l’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

In particolare, il comma secondo dell’articolo de quo prevede che l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo sia subordinata all’iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (nella fattispecie in questione l’Unionea Nationala a Barourilor Din Romania).

A tal proposito, i relativi accertamenti sulla legittimazione degli organismi competenti devono essere svolti attraverso il sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea, denominato IMI (Internal market information system). Proprio in base all’IMI, nel caso di specie, era emerso il conseguimento del titolo del ricorrente presso un organismo non abilitato in Romania.

La S.C., pertanto, nel confermare la decisione d’appello del CNF, ha rilevato come lo stesso (a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente) non avesse in alcun modo posto in discussione l’operatività della normativa sull’esercizio della professione forense a livello europeo (D.lgs. n. 96/2001), introducendo ulteriori requisiti rispetto a quelli ivi previsti, ma si fosse limitato ad un mero apprezzamento delle prove documentali circa la provenienza del titolo abilitante all’esercizio della professione da un soggetto incompetente.

Marzo 22

Avvocato stabilito – Non necessità del requisito della onorabilità fino all’iscrizione all’albo ordinario degli avvocati

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 4.3.2016 n. 4252

Il caso trae origine dal ricorso presentato da un avvocato spagnolo che si era sentito rigettare dal COA di Milano la domanda di iscrizione alla sezione speciale dell’albo degli avvocati comunitari stabiliti, per la mancanza della condotta irreprensibile (condotta specchiatissima e illibata), in quanto il richiedente era stato condannato per i reati di falso materiale e contraffazione di pubblici sigilli.

Con tale pronuncia, invece, le Sezioni Unite hanno ribaltato le precedenti decisioni accogliendo le doglianze del ricorrente che aveva rilevato come la verifica dei presupposti necessari per l’iscrizione alla sezione degli avvocati stabiliti integrasse un procedimento vincolato e come, peraltro, le vicende ostative fossero relative a periodi antecedenti all’iscrizione e, pertanto, irrilevanti.

Marzo 22

Avvocato stabilito – Obbligo di esercizio dell’attività professionale per un triennio con il titolo professionale di origine ex art. 12 D.lgs. 2.02.2001 n. 96

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 15.03.2016 n. 5073

Il caso posto all’attenzione delle Sezioni Unite trae origine dal ricorso presentato da un avvocato abilitato in Spagna, che aveva chiesto al COA di appartenenza (Roma) la dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio all’Albo ordinario, avendo esercitato la professione in Italia per il triennio previsto ex lege, ma spendendo il titolo di “avvocato”, al posto che il titolo professionale di origine (nel caso di “abogado”).