Gen 9

Si al concordato anche dopo il leveraged buy-out

Tags: ,

Trib. Milano, decreto dell’8 novembre 2016

Il Tribunale di Milano, con il decreto dell’8 novembre 2016, ha stabilito che la crisi finanziaria di una società nata a seguito di un’operazione di acquisizione mediante leveraged buy out può essere risolta mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo in continuità ai sensi dell’art. 186 bis L.F.

La peculiarità del caso affrontato dal Tribunale di Milano è costituita dal fatto che il debito più rilevante della società, destinato a non essere soddisfatto in maniera integrale, è quello derivante dall’operazione di acquisizione “a leva”. Il meccanismo del reverse merger leveraged buy-out prevede infatti che la società c.d. target incorpori la propria controllante, divenendo così egli stessa garante con il proprio patrimonio del finanziamento utilizzato per la sua acquisizione.

Il piano posto a fondamento della proposta concordataria, anche in considerazione del fatto che si tratta di un’ipotesi di concordato in continuità, prevede il soddisfacimento dei creditori chirografari in una percentuale inferiore al 20%, mentre stabilisce il pagamento non integrale di alcuni creditori privilegiati, tenuto conto che in caso di liquidazione detti crediti non potrebbero essere soddisfatti in misura maggiore.