Mag 15

Ristoratori e allergeni: multe salate per chi non è a norma

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Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocato Marta Savona – referente della Commissione di Diritto Agroalimentare di Aiga Bergamo – spiega quali sono le categorie di elementi che devono essere segnalate agli allergici

Era stato adottato nel lontano 13 dicembre 2014 il Regolamento europeo 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che all’articolo 44 obbliga l’esercente ad informare il consumatore sulla presenza o meno dei cosiddetti allergeni nei propri prodotti o piatti.

Tuttavia, solo dal 9 maggio di quest’anno è entrato in vigore il decreto legislativo 231/2017, che adegua le disposizioni nazionali alla normativa europea stabilendo anche le sanzioni per irregolarità nelle informazioni fornite al consumatore.

Sono previste multe particolarmente salate per i ristoratori che violano tale prescrizione: l’operatore del settore alimentare che omette, nella fase di somministrazione di alimenti, di indicare le sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

Quali sono quindi i nuovi obblighi per ristoratori e mense, scuole, ospedali, e in generale tutti gli operatori che forniscono alimenti non preimballati? Per tutti, è obbligatorio riportare in modo chiaro, immediato e comprensibile per il cliente l’avviso della possibile presenza delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.

Marta Savona

Marta Savona

Le avvertenze di cui sopra vanno pertanto indicate o direttamente sul menù, oppure su di un registro a parte o, ancora, su un apposito cartello facilmente visibile al pubblico, che potrà anche indicare la possibilità di rivolgersi al personale a cui chiedere le necessarie informazioni.

Ciò che conta è, in buona sostanza, che vi sia documentazione scritta, facilmente reperibile e bene in vista, sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale, che fornisca agli utenti l’indicazione specifica degli allergeni indicati nell’allegato II del Regolamento.

I soggetti allergici o intolleranti possono quindi andare sul sicuro quando mangiano fuori casa? Attenzione, perché va fatta una doverosa precisazione. In base alla normativa europea, infatti, soltanto 14 categorie catalogate come responsabili di allergie devono essere obbligatoriamente segnalate, mentre sono centinaia gli alimenti con potere allergizzante o sensibilizzante.

Si tratta di: cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati); crostacei; uova; pesce; arachidi; soia; latte; frutta a guscio; sedano; senape; semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti; lupini; molluschi.

Per coloro che soffrono di patologie allergiche riconducibili ad altre classi di alimenti, pertanto, in assenza di specifico obbligo spetterà all’utente segnalare la circostanza all’operatore che sarà tenuto a fornire i relativi chiarimenti solo su richiesta, a tutela della salute del cliente e nel rispetto dell’obbligo di trasparenza nei confronti dei consumatori finali.

Marta Savona