Gen 18

Riforma forense – Modifica del regolamento del CNF n. 6/2014 per la formazione continua

Tags: ,

Il CNF, nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2016, ha modificato parzialmente il Regolamento per la formazione continua, con delibere immediatamente esecutive, entrate in vigore in data 1 gennaio 2017.

In estrema sintesi, i cambiamenti più significativi riguardano le attività formative in streaming o e-learning, le quali devono essere previamente accreditate dal CNF, ex art. 7 comma 4 (con preventiva valutazione della Commissione Centrale circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di formazione a distanza ex art. 17 comma 3 del Regolamento in esame) e non possono superare il limite del quaranta per cento del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio, ex art. 12 u.c..

Peraltro, sono stati anche modificati i termini previsti per la procedura di accreditamento relativa alle pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti alla professione, ex art. 13 comma 1 lettera b).

A tal proposito, in base all’art. 22 comma 6 del Regolamento de quo, la Commissione centrale presso il CNF valuterà dette attività non più a conclusione di ciascun anno formativo, bensì alla fine di ciascun semestre dell’anno. Di conseguenza, l’interessato entro il semestre successivo a quello di riferimento dovrà presentare un’unica richiesta relativa a tutte le pubblicazioni effettuate durante il semestre  (e non più durante l’anno formativo).

La Commissione centrale dovrà pronunciarsi sulla domanda in un termine di 180 giorni (invece del previgente termine di 90 giorni) dalla ricezione della istanza ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.