Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7.4.2016 il decreto n. 48 del 25 febbraio 2016, recante il regolamento per lo svolgimento dell’esame di Stato relativo all’esercizio della professione forense, con importanti novità per i futuri candidati.
In particolare, sono state introdotte le seguenti novità:
- quanto all’accesso, potranno partecipare all’esame i praticanti che abbiano compiuto la fase di tirocinio entro il giorno 10 del mese di novembre, anche se non ancora in possesso del certificato di compiuta pratica, che dovrà essere presentato comunque non oltre i 20 giorni precedenti l’inizio delle prove scritte;
- i temi d’esame (protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche) saranno inviati via Pec dal Ministero della Giustizia al presidente della commissione distrettuale in un arco temporale compreso tra le 2 ore e i sessanta minuti precedenti l’ora fissata per l’inizio di ciascuna prova scritta. Peraltro, il file contenente la chiave di decrittazione sarà inserito dal Ministero in un’area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i 60 minuti e i trenta minuti precedenti l’ora fissata per l’inizio di ciascuna prova. Inoltre, all’ora fissata per l’inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procederà alla decrittazione del tema inviato via Pec e redigerà un verbale in cui darà atto dell’avvenuta decrittazione;
- per quel che concerne lo svolgimento delle prove scritte, il candidato potrà portare con sé esclusivamente testi di legge (senza alcun commento giurisprudenziale) stampati e pubblicati a cura di un editore, compreso l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato; inoltre, mentre nella formulazione originaria dello schema di decreto (nonostante il parere contrario del CNF) era stato introdotto come parametro di correzione delle prove scritte la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, nella formulazione definitiva del decreto, il legislatore ha previsto che il candidato accenni agli orientamenti giurisprudenziali che concorrono a delineare la struttura essenziale degli istituti giuridici sottesi. Trattasi di una formulazione opaca, mediana tra l’orientamento del ministero e quello (negativo) del CNF che, molto probabilmente, sarà fonte di molteplici ricorsi;
- nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato, che ha reputato eccessivamente restrittiva tale previsione, è stato confermato quanto previsto nello schema di decreto in ordine al divieto di rientro nei locali d’esame per i commissari ed i segretari che si allontanino nel corso delle prime 3 ore dalla dettatura;
- quanto alla prova orale, nonostante il parere contrario del C.N.F., lo schema di D.M. ha confermato la scelta della istituzione di un data base unico nazionale (alimentato dalle commissioni e sottocommissioni distrettuali) dal quale i candidati dovranno estrarre le domande a cui saranno sottoposti dai commissari. Come già accennato in precedenza (Aiga Informa novembre 2015) scopo di tale novità è di arginare le disparità di trattamento tra i candidati delle diverse aree geografiche italiane. Il data base e il programma informatico di estrazione devono essere realizzati entro un anno dalla pubblicazione del decreto 48 del 2016. Tuttavia, è previsto un regime transitorio di svolgimento dell’esame orale finché il sistema informatico basato sul data base non sarà attuato. Pertanto, a decorrere dalla sessione di esame del 2017 e sino alla pubblicazione del decreto che attesta la piena operatività del data base saranno le commissioni e le sottocommissioni distrettuali a predisporre per ogni seduta di esame un congruo numero di domande, tra le quali il candidato estrarrà manualmente quelle sulle quali deve rispondere.