Mar 19

Reati contro il patrimonio: la causa di non punibilità per i fatti commessi ai danni del coniuge si applica anche per i conviventi?

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Dalla rubrica “parola all’avvocato” di Bergamo Sera.

Egregio avvocato, sono stato condannato per il delitto di appropriazione indebita di un bene di proprietà della mia convivente more uxorio. A parere del giudice non è a me applicabile, in quanto mero convivente, la causa di non punibilità prevista per il coniuge. Vi sono, quindi, ancora differenze tra il matrimonio e le convivenze di fatto?

Gentile lettore,
lei si riferisce a quanto codificato dall’articolo 649 del codice penale (“Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti”), il quale stabilisce la non punibilità di alcuni fatti criminosi previsti dal codice penale, compreso il delitto di appropriazione indebita a lei contestato.

Nello specifico, secondo il dettato normativo non è punibile chi ha commesso un delitto contro il patrimonio in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato, di un fratello o di una sorella conviventi.

In ogni caso, per poter rispondere alla sua domanda, è necessario richiamare il recente ed epocale mutamento normativo in materia di rapporti familiari: la L. 20.05.2016 n. 76 (la cosiddetta legge Cirinnà) ha istituito le unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha disciplinato le convivenze di fatto.

Nonostante l’ampia portata della citata legge, in esecuzione di una generica delega legislativa, con il D.Lgs. 19.01.2017 n. 6, il legislatore ha adottato interventi nel codice penale e nel codice di procedura penale esclusivamente con riferimento alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, con la conseguente assenza di un coordinamento normativo tra il diritto penale e le convivenze di fatto tra persone di sesso opposto, escluse dalla legge delega.

Elena Gambirasio

Elena Gambirasio

Invero, lo stesso decreto è intervenuto espressamente sull’art. 649 c.p. ampliando l’ambito di operatività della norma esclusivamente a favore di chi commette un “delitto contro il patrimonio ai danni della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Pertanto, accertata la disparità di trattamento tra coloro che abbiano commesso reati contro il patrimonio in danno del coniuge e coloro che siano responsabili delle stesse condotte criminose in danno di un convivente di fatto, correttamente il giudice titolare del suo procedimento ha escluso nei Suoi confronti l’applicabilità della causa di non punibilità, essendo la vostra un’unione tra persone di sesso opposto.

Ritengo, però, doveroso informarla che nel mese di aprile 2017 il tribunale di Matera ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 649 c.p., per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui la norma non stabilisce la specifica non punibilità per i fatti delittuosi commessi in danno di un convivente di genere diverso.

Poiché la consulta nel mese di agosto 2017 ha dichiarato d’ufficio rilevante e non infondata la citata questione di legittimità costituzionale, non resta che aspettare la decisione sul punto, con la precisazione che una pronuncia favorevole produrrà effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale anche nei confronti dei rapporti ancora pendenti a quella data.