Gen 6

Quando la condanna non viene iscritta in fedina

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Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocato Enrico Cortesi – referente della Commissione di diritto penale di Aiga Bergamo – ci spiega il beneficio della non menzione della condanna.

Egregio avvocato, qualche mese fa sono stato condannato in un processo penale, ma il giudice mi ha concesso il beneficio della non menzione. Mi può spiegare cosa significa? Vuol dire che posso affermare di non aver precedenti penali?

Gentile lettore,
l’istituto della “Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale” è disciplinato dall’art. 175 del Codice Penale, che stabilisce i casi in cui può essere concesso:
– in caso di una prima condanna, purché sia inflitta una pena detentiva non superiore a 2 anni, ovvero, in caso di pena pecuniaria, se questa non sia superiore ad € 516,00;
– in caso di successiva condanna, purché sia riferita a fatti commessi anteriormente alla prima e sempre che sommando le due condanne la reclusione sia inferiore a 2 anni e mezzo.

La non menzione, invece, non può essere concessa:
– se sussiste un precedente penale, di qualsiasi natura esso sia, e successivamente alla prima condanna vengano commessi ulteriori reati;
– una terza volta (e viene revocato in caso di commissione di un delitto per fatti successivamente commessi).

La concessione della non menzione è sempre discrezionale, dato che il giudice la può negare in relazione alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del condannato; tuttavia, ai fini della sua concessione o del suo diniego, si devono valutare anche altri elementi, al fine di valutare l’idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo.

Enrico Cortesi

Enrico Cortesi

Infatti, il beneficio della non menzione ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità della sentenza e si ricollega alla disciplina del casellario giudiziale, attualmente prevista dal D.P.R. 14/11/2002 n. 313.
Lo scopo del casellario giudiziale è di documentare i precedenti penali di ogni soggetto, tanto rispetto all’autorità giudiziaria penale, quanto rispetto agli altri soggetti pubblici e ai soggetti privati, i quali possono essere interessati a valutare la condotta del soggetto.

Nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non vengono iscritte le condanne per le quali sia stata concessa la non menzione. Ciò premesso, in caso di concessione della non menzione come nel suo caso, non si può tuttavia
affermare di non aver avuto condanne o un precedente penale.

Infatti, seppur, come visto sopra, in caso di sua richiesta del casellario, questo non elenca la condanna, gli effetti del beneficio sono notevolmente ridimensionati per quattro motivi:
– l’Autorità Giudiziaria e di Polizia ha conoscenza di tutti i precedenti penali, anche quelli per i quali è stata concessa la non menzione;
– i terzi, come ad esempio il datore di lavoro (che non potrebbero vedere le condanne con il beneficio della non menzione e che non hanno comunque diritto ad accedere al casellario giudiziale di un soggetto), generalmente chiedono al lavoratore l’autocertificazione relativa alle condanne ricevute e qui vanno dichiarate pure quelle per le quali è stata concessa la non menzione;
– in sostanza, l’unico soggetto al quale le condanne subite con il beneficio della non menzione non vengono rese note quando richiede la propria fedina penale è l’interessato stesso.
– la condanna, seppur con la non menzione, è comunque presente nel casellario.

In conclusione, la concessione del beneficio della non menzione può trarre in inganno il beneficiario se questi vuole verificare le condanne subìte, oppure terzi, se il certificato del casellario viene utilizzato per dimostrare la (inesistente) incensuratezza. Per tale motivo, è preferibile mostrare, al posto del casellario giudiziale, la cosiddetta “visura”, che elenca tutte le condanne subite (anche quelle con la non menzione).