Gen 12

Pubblicità sul web – Divieto di accaparramento della clientela – Caso “Amica Card”

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Continua la querelle tra l’Antitrust e il CNF dopo la condanna dell’AGCM e la sentenza del Tar Lazio dello scorso luglio 2015 – dimezzata la multa dell’AGCM al CNF

L’Antitrust, con il recente provvedimento dell’11.11.20115 n. 25705, pubblicato nel Bollettino del 30.11.2015 dell’AGCM, ha sostanzialmente dimezzato (da quasi un milione di euro a 513.914,17 euro) la sanzione pecuniaria irrogata nel proprio precedente provvedimento del 22.10.2014 n. 25154 nei confronti del CNF per avere posto in essere due condotte restrittive della concorrenza nel mercato.

Nel provvedimento del 2014, l’AGCM aveva sanzionato il CNF ritenendolo responsabile per comportamento anticoncorrenziale ex art. 101 TFUE consistente, per un verso, nella ripubblicazione sul sito del CNF (e nella banca dati IPSOA) della circolare 22-C/2006, che reintrodurrebbe, di fatto, le tariffe minime obbligatorie e, per altro verso, nel divieto di utilizzo da parte dell’avvocato di piattaforme digitali a scopo pubblicitario, anche con riferimento alla componente economica (parere n. 48/2012 reso nel noto caso “Amica Card o Groupon” cfr. Aiga Informa di settembre 2015).

Tale decisione è stata impugnata dal CNF al Tar Lazio che, con la sentenza 1.07.2015 n. 8778, ha parzialmente accolto il ricorso nella parte relativa alla circolare n. 22-C/2006, non ritenendo condivisibile l’assunto secondo il quale la ripubblicazione di tale circolare avrebbe determinato la reviviscenza dei minimi tariffari obbligatori, mentre ha rigettato le censure relative al parere del CNF n. 48/2012, ritenuto limitativo della autonomia dei professionisti con riferimento al proprio comportamento economico sul mercato.

In punto, il Tar Lazio ha aderito all’orientamento consolidato della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di concorrenza che qualifica anche i professionisti come imprenditori e gli ordini professionali come associazioni di imprese, rigettando le tesi dei legali dl CNF in riferimento al parere n. 48/2012.

Ne è conseguito l’obbligo per l’AGCM di rideterminare la sanzione pecuniaria irrogata, essendo venuta meno l’offensività del bene giuridico della concorrenza con riferimento all’annullamento del provvedimento relativo alla circolare n. 22 del 2006. Di conseguenza, l’Antitrust, in ottemperanza alla pronuncia del Tar Lazio, ha ricalcolato la relativa sanzione pecuniaria, tenuto conto del minor grado di offensività e della durata della infrazione, prendendo come punto di riferimento del calcolo del quantum debeatur il fatturato maturato dal CNF nell’arco temporale in cui è stata posta in essere la condotta ritenuta illecita.