Pubblicazione di atti processuali: escluso il danno alle parti

Cassazione Sezioni Unite n. 3727 del 25/02/2016.

E’ escluso il danno alle parti se il giornale pubblica arbitrariamente gli atti di un procedimento penale. Infatti, l’art. 684 c.p. che sanziona tale condotta ha quale esclusivo scopo quello di tutelare l’interesse dello Stato al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria. I privati non hanno dunque diritto ad un’autonoma pretesa di risarcimento soltanto per la violazione di tale norma

La vicenda prendeva le mosse dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da Mediaset a seguito della pubblicazione di articolo su Repubblica che traeva spunto dall’avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura di Milano sulla presunta frode fiscale nella compravendita di diritti televisivi commessa dai vertici dell’azienda.

La Cassazione, sposando una tesi minoritaria in giurisprudenza, ha rigettato la richiesta reputando la natura dell’art. 684 monoffensiva e non plurioffensiva come ritenuto invece dall’orientamento prevalente.

Le Sezioni Unite hanno dunque escluso che la norma in parola tuteli automaticamente non solo l’interesse dello Stato al funzionamento della giustizia bensì anche le parti coinvolte nel processo penale, senza una concreta lesione della reputazione o riservatezza.

Determinante, in tal senso, è l’art. 114 ultimo comma c.p.p., secondo il quale è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto. Il legislatore, osservano le S.U., consentendo la divulgazione di sintesi o parafrasi di tali atti ha voluto conciliare l’impianto accusatorio con il diritto di informare e ad essere informati.