Ago 27

POSSESSO ARMI E MUNIZIONI: OBBLIGO DI DENUNCIA

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Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocata Bruna Civardi  – membro della Commissione di diritto penale di Aiga Bergamo  – ci illustra cosa fare nel caso di possesso di armi e munizioni.

Gentile avvocato,
un paio d’anni fa mi sono trasferito nell’abitazione che era stata di mio nonno, appassionato di armi e nel garage rinvenivo un fucile e alcune munizioni; denunciavo all’Autorità il possesso dell’arma, ma non quello delle munizioni, non credendolo necessario. Tre mesi fa, effettuando dei controlli strutturali sullo stabile, gli agenti della polizia locale rinvenivano le munizioni. Avendo verificato che non ne avevo denunciato il possesso, provvedevano al loro sequestro. Due giorni fa mi è stato notificato un decreto penale di condanna al pagamento di 4.500 euro per violazione dell’art. 697 del codice penale. Che rimedi ho?

Gentile lettore, effettivamente, a sensi degli artt. 38 e 39 del Testo unico di pubblica sicurezza, lei aveva l’obbligo di denunciare il possesso anche delle munizioni.

Nel suo caso, il pubblico ministero, valutando la prova evidente e ritenendo equa l’applicazione di una pena pecuniaria, ex art. 459 del codice penale, ha chiesto l’emissione di un decreto penale di condanna al giudice per le indagini preliminari, che ha provveduto di conseguenza.

Entro 15 giorni dalla ricezione del decreto, Lei può scegliere se farlo divenire irrevocabile (quindi pagando la somma, eventualmente in forma rateale) oppure, per il tramite del suo difensore, impugnarlo attraverso un atto denominato opposizione, potendo richiedere, ex art. 461 codice penale, il giudizio immediato ovvero (anche subordinatamente uno rispetto all’altro) il c.d. patteggiamento, il giudizio abbreviato o la messa alla prova.

Nel suo caso specifico, esiste anche la possibilità di chiedere l’ammissione all’oblazione ex art. 162 bis c.p., poiché il reato che Le è contestato è una contravvenzione punita alternativamente con la pena detentiva fino a 12 mesi o con la pena pecuniaria fino a 371 euro.

Quindi, lei, a mezzo del suo difensore, può chiedere di essere ammesso all’oblazione, che consiste nel pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda prevista (in questo caso 185,50 euro) oltre alle spese processuali (che ammontano a circa 80 euro).

Il giudice valuterà la sua richiesta, dopo aver raccolto il parere del Pubblico Ministero e, ove accolta, la corretta effettuazione del pagamento avrà come ulteriore effetto quello di estinguere il reato; in altre parole, della presente violazione non resterà traccia nel suo casellario giudiziale.

Bruna Civardi