Gen 6

Pensioni, la reversibilità in caso di divorzio

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Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocata Francesca Cozzani – membro della Commissione di diritto di famiglia  di Aiga Bergamo – spiega quali sono i requisiti stabiliti dalla legge in materia.

La legge sul divorzio (L. 898 del 1970) prevede delle forme di tutela per i coniugi divorziati in caso di decesso di uno: se sussistono alcune condizioni, l’ex coniuge superstite ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità che non è altro che una quota della pensione di una persona defunta che spetta a chi ne è stato coniuge.

L'avvocato Francesca CozzaniI presupposti del diritto del divorziato alla pensione di reversibilità sono sostanzialmente tre. Innanzitutto il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodica: in altri termini, se al momento del decesso il coniuge superstite non aveva diritto all’assegno (perchè tale diritto non era mai stato riconosciuto o perché era stato riconosciuto e poi revocato) o se aveva ricevuto l’assegno di divorzio in un’unica soluzione (cd. una tantum), non avrà diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto.

In secondo luogo, il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato. Si badi però che se il coniuge divorziato superstite è convivente con un soggetto terzo, ciò non comporta di per sè la perdita del diritto alla reversibilità.

In terzo luogo, il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.

Molto si è discusso su tali condizioni, in particolare se fosse possibile considerare delle continuative elargizioni da parte dell’ex coniuge, magari a seguito di un accordo privato, e per via di un effettivo stato di bisogno, come equiparabili “di fatto” all’assegno divorzile. Sollecitata a pronunciarsi su tale estensione del diritto, la Corte di Cassazione, con la sentenza 9660 del 2013, ha specificato che non è sufficiente per ottenere la reversibilità il fatto che il coniuge divorziato versi nelle condizioni che avrebbero astrattamente potuto legittimare la titolarità dell’assegno divorzile, qualora quest’ultimo non sia stato riconosciuto giudizialmente, e ciò neanche nel caso in cui il coniuge deceduto abbia corrisposto regolarmente all’ex delle elargizioni di natura economica, di fatto o sulla base di una convenzione privata.

Le tre condizioni sopra elencate debbono quindi sussistere affinché il coniuge superstite possa vantare il diritto alla reversibilità della pensione, il cui ammontare viene calcolato in base al rapporto intercorrente tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione in capo al defunto.

Come ha più volte chiarito corrente giurisprudenza l’arco di durata del “matrimonio” comprende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio: solo in questa data, infatti, si è definitivamente e sicuramente ottenuto lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Ma a seguito di un divorzio molte cose possono accadere: se il coniuge defunto non si è risposato, la pensione di reversibilità spetta solamente al coniuge divorziato superstite (che ne vanti i presupposti di legge e ciò anche se dopo il divorzio il coniuge defunto aveva intrapreso una convivenza con un soggetto terzo). Se, invece, dopo il divorzio, il defunto aveva contratto nuove nozze, allora la pensione di reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato e in parte al nuovo coniuge superstite, ossia al/la vedovo/a.

Secondo la legge sul divorzio la ripartizione delle quote viene fatta dal Tribunale competente in considerazione della durata dei rispettivi matrimoni: tuttavia, si è stabilito che il Tribunale non può basarsi soltanto sul numero di anni di durata di ciascun matrimonio, ma deve tenere in debita considerazione lo stato di bisogno dei singoli superstiti (divorziato e vedovo), ossia le relative condizioni economiche e reddituali.

In caso di decesso dell’ex coniuge divorziato, l’ex coniuge superstite interessato alla pensione di reversibilità dovrà avanzare un apposito ricorso al Tribunale, che ne valuterà i presupposti, affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto.