Cassazione Penale, Sezione Prima, 02.02.2017 n. 21324
La Prima Sezione della Suprema Corte, disattendendo la pronuncia n. 25867 del 03.02.2016, ha affermato che sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p. avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.