Gen 6

Multe: come fare ricorso al prefetto

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Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocato Mirko Brignoli  – membro della Commissione di diritto amministrativo di Aiga Bergamo – ci spiega come utilizzare lo strumento alternativo previsto dal Codice della strada.

Capita (ahimè) prima o poi a tutti di dover fare i conti con una sanzione amministrativa (la cosiddetta “multa”) e di pensare subito al dilemma se fare o meno ricorso al giudice di pace in quanto i costi e la necessità di presenziare all’udienza (anche fuori provincia) rendono spesso tale rimedio assolutamente antieconomico.

Il Codice della strada prevede però uno strumento alternativo che è il ricorso innanzi al prefetto.

Il termine per proporre il ricorso è di 60 giorni, deve essere indirizzato al prefetto del luogo della commessa violazione e presentato, alternativamente, al Prefetto medesimo o al Comando cui appartiene l’organo accertatore.

Può essere presentato con consegna a mano o mediante raccomandata a/r (varrà il timbro di spedizione). Con il ricorso possono essere prodotti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.

Se il ricorso è presentato direttamente al prefetto questi lo trasmette entro 30 giorni all’organo che ha elevato la sanzione. Quest’ultimo restituisce gli atti al prefetto con le proprie deduzioni nei successivi 60 giorni. Se il ricorso è presentato all’organo accertatore si terrà ovviamente conto solo di questo secondo termine.

Mirko Brignoli

Mirko Brignoli

Il prefetto quindi esamina il verbale, gli atti, il ricorso nonché i documenti, sentendo il ricorrente che ne abbia fatto richiesta (audizione che sospende il procedimento) ed adotta il provvedimento finale nel termine perentorio di 120 giorni, decorso il quale il ricorso si intende accolto.
I termini indicati sono cumulati: quindi il provvedimento finale deve essere adottato in definitiva entro 210 giorni nel caso di presentazione diretta al prefetto, che si riducono a 180 giorni in caso di presentazione del ricorso all’organo accertatore.

Il ricorso al prefetto, rispetto al giudice di pace, ha quindi i seguenti vantaggi: a) i termini per la presentazione sono più lunghi (60 gg anziché 30gg); b) nessun costo (a parte la raccomandata); c) il ricorso è automaticamente accolto se il Prefetto non adotta il provvedimento nei termini stabiliti.

Di contro, gli svantaggi di tale rimedio sono essenzialmente due. Il primo è che il Prefetto tende ad assecondare le ragioni degli accertatori ed è quindi consigliabile solo se il vizio è evidente; il secondo è che in caso di rigetto del ricorso la sanzione raddoppia.

Avverso l’ordinanza del prefetto è comunque possibile fare ricorso al giudice di pace nel termine di 30 giorni dalla notifica. Nel caso si voglia contestare la sanzione va ricordato che il pagamento in misura ridotta non deve essere effettuato, altrimenti il ricorso diverrà improcedibile.