Con il Commissione del Consiglio Nazionale Forense in materia “Difese di Ufficio e patrocinio a spese dello Stato” con cui si rende noto che nella seduta del 20 marzo c.a. si è proceduto ad integrare il Regolamento per il riordino delle Difese di Ufficio con la previsione dell’art. 16 denominato “ipotesi di deroga”.
Tale previsione prevede in particolare che:
- Partecipazione udienze penali: il requisito di cui all’art. 4, comma 1 bis e di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 6, comma 1 bis è da intendersi ridotto da 10 a 5 udienze penali a cui il Difensore abbia partecipato nell’anno 2020, con l’indicazione eventuale di non più di 1 (una) udienza innanzi al Giudice di Pace e non più di una quale Difensore prontamente reperibile ex art. 97, comma 4, c.p.p.;
- Adempimento obbligo di formazione continua: con riferimento alle istanze di iscrizione o permanenza nell’Elenco Unico Nazionale di Ufficio – da inviarsi attraverso il gestionale del CNF dall’8 aprile al 31 dicembre 2020, il requisito dell’adempimento dell’obbligo formativo (ex artt. 14 bis, comma 1, lett. a) e 14 ter, comma 1, lett. c) verrà valutato considerato il corretto assolvimento dello stesso nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di iscrizione/permanenza nell’Elenco Unico. Pertanto, considerato che l’adempimento del previsto obbligo formativo è riferito all’anno 2019, non vertendosi in ipotesi di emergenza straordinaria (ad esempio quella attuale da COVID-19), sarà ritenuto assolto qualora si attesti di aver maturato 15 crediti formativi di cui 3 in materie obbligatorie/deontologie;
- Infine, per le domande di iscrizione o permanenza che verranno inoltrate nell’anno 2021 – cioè nell’anno successivo a quello in cui l’emergenza straordinaria si è verificata – la misura dei crediti formativi è ridotta di due terzi, quindi, il richiedente dovrà autocertificare di aver conseguito n. 5 crediti di cui 2 in materie obbligatorie.
Per scaricare il nuovo regolamento.