Cass. SS.UU n. 13681 e n. 13682 del 25.02.2016
Con le sentenze in commento le Sezioni unite della corte di Cassazione si sono pronunciate sulle questioni relative alla possibilità di applicare la nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto alle fattispecie contravvenzionali previste dall’art. 186 comma II° lett. b) e c) CdS (guida in stato di ebbrezza) nonché dall’art. 186 comma VII° CdS (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici).
La soluzione adottata dal Supremo Collegio per entrambe le questioni è stata di segno positivo.
Infatti, le S.U hanno ricordato che il dato normativo del nuovo art. 131 bis c.p. investe il giudice di una “valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, comma I° c.p.”, il compito del giudice non solo deve considerare la “quantità” di aggressione al bene giuridico protetto ma deve estendersi all’analisi di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; secondo il Collegio dunque occorre operare una corretta distinzione tra fatto tipico e fatto storico e solo quest’ultimo assume rilevanza ai fini del giudizio di tenuità (o non tenuità) del fatto.
In ogni caso, per entrambe le fattispecie incriminatrici analizzate le S.U. pervengono alla conclusione per la quale “resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia (…) il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato”.