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Imprese, il credito d’imposta per ricerca e sviluppo

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Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocata Elisabetta Ricchiuti– membro della Commissione di diritto commerciale e societario di Aiga Bergamo – spiega quali sono i requisiti e i benefici dell’agevolazione fiscale per le aziende.

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo nasce con l’obiettivo di stimolare la spesa privata delle imprese nel settore della ricerca e sviluppo, al fine di innovare processi e prodotti e garantire maggiore competitività futura per le aziende.

In particolare, consente alle imprese che investono negli anni 2016-2017-2018-2019-2020 nel settore della ricerca e sviluppo, al fine di aumentare l’innovazione e competitività, di ottenere in cambio un credito d’imposta.

Si tratta di un’opportunità per le aziende che merita un approfondimento dato che, spesso risulta facile equiparare “sbagliando” le spese di ricerca e sviluppo a spese molto particolari negandosi a priori tale beneficio senza un’approfondita consulenza settoriale.

Tale agevolazione fiscale introdotta in origine dall’articolo 3 del D.L. N. 145/2013 ha subito successivamente proroghe, modifiche e chiarimenti.

Il credito di imposta per ricerca e sviluppo viene riconosciuto a ciascun beneficiario, per ogni anno in cui le spese sono state sostenute, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:
• La spesa per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sia per ciascun anno di imposta di almeno pari a 30.000 euro;
• Si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio 2012-2013-2014;
• Il credito è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di euro 20 milioni rispettivamente distribuiti in 50 % della spesa incrementale per i costi per il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo e contratti di ricerca e 50 % della spesa incrementale per strumenti di attrezzatura di laboratorio, competenze tecniche e industriali.

I costi ammissibili sono se riferiti a: personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, quota ammortamento per spese di acquisizione ed utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, spese relative a contratti di ricerca con università e/o enti, competenze tecniche e industriali relative ad un’invenzione.

È intervenuta nel tema l’Agenzia delle entrate con la circolare 13/E/2017 al fine di fornire chiarimenti con particolare riferimento ai costi agevolabili.
Rientrano, ad esempio nella nozione di “personale altamente qualificato” non solo i tecnici di laboratorio o ricercatori, ma tutto il personale che svolge attività connesse e coerenti con l’oggetto dell’attività di ricerca svolta. Non assumono invece rilevanza i costi riferiti al personale con mansioni amministrative, contabili, commerciali. Nonché il personale della logistica, del magazzino, della vigilanza ed addetto alla pulizia.

In merito alle spese per “strumenti e attrezzature di laboratorio, l’ammontare minimo di euro 2.000 va riferito al costo unitario di acquisizione del bene”.
Con riferimento alle spese per competenze tecniche, l’Agenzia precisa che possono rientrare in tale categoria quelle sostenute per l’acquisizione di conoscenze ed informazioni tecniche (beni immateriali). Ad esempio, le spese per conoscenze tecniche riservate, risultati di ricerche già effettuate da terzi, konw how, software coperti da copyright.

Possono beneficiare del credito di imposta per picerca e sviluppo tutti i soggetti titolari di un reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal regime contabile adottato e dal settore economico di appartenenza.

Elisabetta Ricchiuti

Elisabetta Ricchiuti

Risulta opportuno sottolineare che, a decorrere dal periodo di imposta 2017 l’incentivo è destinato anche alle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo eseguite in funzione di contratti stipulati con imprese committenti non residenti, oppure committenti localizzati in altri paesi dell’UE.
Al fine di usufruire del credito d’imposta, le imprese sono tenute alla predisposizione di apposita documentazione contabile che dovrà essere certificata da un revisore o società di revisione entro la data di approvazione del bilancio, oppure, per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati fatti gli investimenti ammissibili.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile dalle imprese in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili.

Si propone di seguito un’analisi statistica dell’ambito di applicazione dell’istituto, elaborato dallo Studio DDP Partners in Milano, specializzato nella consulenza ed assistenza fiscale ed amministrativa. Lo studio evidenzia che, gli investimenti effettuati dalle imprese nel settore di Ricerca e Sviluppo coinvolgono con maggiore attenzione ed analisi i costi del personale e dei contratti di ricerca.

Si evidenzia, altresì, che non vi è predominanza di settore, vi è infatti un approccio positivo all’investimento sia nel settore industria, manifatturiero, tessile, informatico, commercio, costruzioni e servizi. L’industria della “moda e tessile” vede il settore positivo anche nell’investimento in costi per attrezzature. Tale dato non costituisce una sorpresa, ma importante conferma del primato in Italia dello sviluppo nel settore tessile.

In tale ambito, si è pronunciata anche l’Agenzia delle Entrate specificando che, ai fini della riconducibilità al beneficio del credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo nel settore “tessile e moda le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, sono escluse dalle attività ammissibili anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”. Nei settori in questione potranno considerarsi rilevanti l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di nuove collezioni di prodotti, ovvero nel settore moda di nuovi campionari le cui attività di ricerca siano finalizzate all’innovazione dei materiali o delle tecniche di lavorazione.

Ai fine dell’applicazione pratica, l’Agenzia delle entrate evidenzia che la riconducibilità al beneficio del credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alle fasi di “ricerca e ideazione estetica e realizzazione di prototipi del settore tessile e moda” dovrà ritenersi applicabile secondo un’interpretazione estensiva anche ai settori afferenti la produzione creativa quali ad esempio: calzature, occhiali, gioielleria, ceramica.
In conclusione, si scorge con attenzione l’ampiezza del contenuto normativo che riconduce l’applicabilità dell’istituto ad una vasta platea di imprese, senza distinzione di settore di appartenenza ed operatività, oltre che caratteristiche dimensionali. Considerato ciò, risulta fondamentale per l’impresa l’approccio professionale del consulente interrogato circa la possibile operatività dell’istituto ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati, onde non vedersi revocati i benefici ottenuti.