Tar Lazio, Sez. Seconda Ter, sentenza 18.02.2016 n. 2162
Con la pronuncia in esame, il Tar Lazio ha nuovamente ratificato l’orientamento tradizionale della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il voto numerico espresso dalle commissioni nella correzione degli elaborati dell’esame di abilitazione alla professione forense è sufficiente ad esprimere, in forma sintetica, il giudizio tecnico-discrezionale, senza bisogno di ulteriori chiarimenti.
In punto, la ricorrente ha impugnato gli esiti degli scritti deducendo il difetto di motivazione, l’illogicità, l’irragionevolezza del giudizio negativo, nonché l’assoluta genericità dei criteri di correzione.
In particolare, la stessa ha invocato un recente e isolato orientamento giurisprudenziale del medesimo Tar Lazio (sentenze 14.07.2015 nn. 9400 e 9408 e sent. 7.07.2015 n. 9126) in virtù del quale l’obbligo della commissione di annotare “le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto”, ex art. 46 comma 5 della legge n. 247/2012, pur dovendo entrare in vigore nel 2015 (rectius, per effetto del c.d. decreto Milleproroghe, nel 2017) avrebbe efficacia ermeneutica atta ad orientare l’interpretazione del quadro legislativo precedente.
Tuttavia, come hanno osservato i giudici romani, “gli approfonditi sforzi emeneutici, volti in sostanza ad anticipare gli effetti della riforma per rispondere all’esigenza fortemente avvertita di maggiore trasparenza nelle valutazioni ed uniformità di giudizio, non sono valsi a superare l’orientamento di segno del tutto opposto” del Consiglio di Stato che, in sede cautelare, ha aderito alla tesi maggioritaria sul tema, secondo la quale il voto numerico è esso stesso il giudizio.
A tal proposito, anche la stessa Consulta nel 2011, ratificando il diritto vivente sul punto, ha affermato che la graduazione del punteggio numerico, infatti, consente alla commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo dell’elaborato e, al contempo, risponde ad esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità.