Con missiva del 9 marzo 2020 la Consulta Nazionale Praticanti ha chiesto al Presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ed ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine territoriali l’adozione di misure idonee a far si che il semestre di pratica forense che comprenda, al suo interno, il periodo tra il 5 marzo ed il 15 aprile 2020 lo svolgimento del tirocinio professionale possa essere certificato anche in assenza del numero minimo di venti udienze, con espressa previsione di ampliamento di tale arco temporale, in base all’evolversi della situazione nazionale.
La consulta ha chiesto altresì ai Consigli degli Ordini territoriali di valutare, ai fini dell’effettività del tirocinio, che le udienze precedenti e successive all’arco temporale sopra indicato, applicando il criterio proporzionale sia nell’ambito del semestre che, eventualmente, dei diciotto mesi di pratica.
Ha chiesto infine di non pregiudicare la partecipazione dei praticanti alle attività di studio incentivando l’utilizzo di sistemi di telelavoro da parte dei dominus.
A seguito della proposta della Consulta Nazionale dei Praticanti, con missiva del 24 marzo 2020 il CNF ha formalizzato al Ministro della Giustizia la richiesta di prevedere una deroga per il periodo 9 marzo 2020 – 30 giugno 2020 all’art. 8, comma 4, secondo periodo, che consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche qualora il tirocinante non abbia assistito a venti udienze.
In pari data la Consulta Praticanti di Aiga Bergamo ha formalizzato la medesima richiesta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo. La Consulta ringrazia la Presidente Francesca Pierantoni per il celere riscontro dato con cui ha tuttavia confermato quanto già espresso con la comunicazione del 16 marzo 2020., ricordando cioè che l’art. 7 del DM 70/16 consente ai praticanti di ottenere la sospensione del tirocinio che potrà essere ripreso non appena la situazione sarà migliorata, senza che lo slittamento della compiuta pratica faccia venire meno la possibilità di sostenere l’esame di Stato nella prossima sessione.
Con D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, accogliendo le proposte formulate della nostra Consulta Nazionale Praticanti, il Governo ha previsto che il semestre di tirocinio professionale all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza COVID-19 è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di venti udienze previsto dal D.M. n. 70/2016.
Ha previsto inoltre la riduzione a sedici mesi la durata dal tirocinio professionale per i praticanti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nell’anno accademico 2018/2019.