Nov 20

È responsabile a titolo di omicidio colposo l’autista che apre lo sportello della vettura e fa cadere il ciclista che successivamente muore

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Cassazione Penale, Sezione Quinta, 01.08.2016 n. 47094

Con la pronuncia n. 47094/2016 la Suprema Corte ha rilevato che “in presenza di un’incertezza probatoria, il giudice ben può valutare tutti i possibili collegamenti tra l’evento e la condotta, dovendo pronunciare la condanna ogniqualvolta emerga che la condotta dell’imputato, anche se non ricostruita con assoluta certezza, abbia in ogni caso concorso a cagionare l’evento”.

Il caso: nel caso concreto un automobilista non si avvedeva dell’arrivo di un’anziana signora in bici e apriva all’improvviso la portiera della sua autovettura. La donna rovinava a terra riportando lesioni gravissime. Ricoverata in ospedale, moriva cinquanta giorni dopo.

Provato che la caduta della ciclista sia stata conseguenza dell’improvvisa apertura dello sportello della vettura, del tutto irrilevante è accertare se si sia verificato un vero e proprio impatto tra di essi o se la donna abbia cercato di evitare l’urto con una brusca manovra così perdendo l’equilibrio e cadendo a terra: in entrambi i casi l’automobilista violando l’art. 157, co. 7, C.d.S. con colpa ha cagionato il sinistro stesso. Invero, la condotta del conducente, oltre ad essere altamente imprudente “essendo notoria la probabilità che un altro veicolo, soprattutto a due ruote, stia transitando sulla sede stradale tenendosi accostato alle auto in sosta, essendo obbligato a viaggiare in prossimità del lato destro della corsia”, è stata anche violativa dell’art. 157, co. 7, C.d.S., il quale vieta a chiunque di aprire le porte di un veicolo senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

Ed ancora, nel caso di specie la Suprema Corte ha escluso che l’errore medico (il consulente tecnico della difesa ha sostenuto che la donna non era stata curata con le terapie necessarie per scongiurare il rischio di trombosi, in tal caso elevatissimo) possa aver interrotto il nesso causale tra la caduta ed il decesso. A sostegno di tale conclusione i Giudici di legittimità hanno richiamato il noto orientamento giurisprudenziale per il quale “ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione dei nesso causale tra la condotta e l’evento (art. 41 c.p., comma 2), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo (giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all’esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell’equivalenza delle cause di cui all’art. 41 c.p., comma 1), ma anche nel caso di un processo non completamente avulso dall’antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta”.