Febbraio 23

Trattative tra imprese: l’importanza della buona fede

Dalla rubrica “parola all’avvocato” di Bergamo Sera.

Una società mia assistita (che chiameremo “Gamma ltd” – nome di fantasia) ha sede in Nigeria (Africa). Qualche tempo fa il titolare di Gamma ltd contattava una società italiana (“Beta S.r.l.”) per avere informazioni circa l’acquisto di un impianto per la produzione di blocchi di “cemento cellulare” per la costruzione della propria sede sociale.

Dopo i primi contatti, il titolare di Gamma ltd si recava in Italia presso la sede di Beta S.r.l. In tale occasione le parti stipulavano il contratto di acquisto, che comprendeva anche il trasporto in Africa dell’impianto (il quale, ovviamente, è di dimensioni molto ingombranti, in quanto costituito da una macchina impastatrice, da alcuni casseri, nastro trasportatore ecc…).

Il costo totale dell’impianto comprensivo delle spese di trasporto ammontava a circa € 50.000,00 e, subito dopo la firma del contratto, Gamma ltd provvedeva a disporre un bonifico di € 20.000,00 a titolo di acconto. In seguito il titolare di Gamma ltd rientrava in Nigeria.

Carlo Ghidotti

Carlo Ghidotti

Sennonché, dopo qualche giorno lo stesso incontrava per puro caso due imprenditori italiani, i quali, parlando della loro attività, lo informavano di aver acquistato alcuni mesi prima da Beta S.r.l. un impianto praticamente identico a quello ordinato da Gamma ltd, e di avere anche stipulato un contratto di rappresentanza in esclusiva per la Nigeria, con la medesima società italiana.

Il titolare della società mia assistita, alquanto stupito per quanto appreso dai due imprenditori, provvedeva a contestare quanto sopra a Beta S.r.l., spiegando che, ovviamente, se fosse stato informato che in Nigeria era operante un impianto come quello dallo stesso ordinato, Gamma ltd avrebbe potuto limitarsi a comprare il cassero/stampo per blocchi antisismici strutturali, affidandosi alla società italiana operante in Nigeria per la produzione dei blocchi di cemento.

In tal modo Gamma ltd avrebbe risparmiato circa € 40.000,00, ed il suo titolare non avrebbe dovuto recarsi per ben due volte in Italia per discutere i dettagli dell’acquisto dell’impianto.

Sulla base di quanto sopra, ho ricevuto incarico di convenire in giudizio Beta S.r.l. per ottenere la restituzione dell’acconto versato da Gamma ltd. Ed infatti, come noto, l’art.1337 cod. civ. prevede che “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

In sostanza, negli atti di causa ho dedotto che Beta S.r.l. aveva il preciso obbligo giuridico di informare Gamma ltd del fatto che in Nigeria era operante (in esclusiva) un impianto uguale a quello ordinato dalla società mia assistita, in quanto, in tal modo, quest’ultima avrebbe risparmiato somme rilevanti (anche in termini di spedizione in container, tasse doganali, posizionamento e predisposizione dell’impianto ecc..) rispetto al solo acquisto di casseri/stampi, ed il titolare non avrebbe dovuto recarsi due volte in Italia per condurre le trattative. Ovviamente, nella presente fattispecie, l’obbligo di correttezza è reso ancora più rilevante dal fatto che Gamma ltd ha sede nello stato della Nigeria, lontano migliaia di chilometri dall’Italia.

Beta S.r.l. ha avuto molti mesi per informare Gamma ltd dell’esistenza di tale impianto a pochi chilometri di distanza dalla sede della seconda e, nonostante gli obblighi imposti dalla legge, non ha mai provveduto ad avvertire quest’ultima di tale fondamentale circostanza.

Dopo alcuni anni di causa, il Tribunale ha condannato Beta S.r.l. a restituire l’acconto versato da Gamma Ltd, sulla base della violazione dei più elementari doveri di buona fede che incombono sulle parti in sede di stipulazione di un contratto.

Ricordatevi che quando si stipula un contratto è necessario rispettare fino in fondo, già in sede di trattative, gli obblighi di buona fede e di correttezza.

Dicembre 26

Accesso alle giurisdizioni superiori: prorogato ancora di un anno il regime transitorio

Il regime transitorio per l’accesso all’Albo delle Magistrature Superiori è stato prorogato ancora di un altro anno. Potranno quindi diventare “Cassazionisti” con il vecchio sistema tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati prima del 2 febbraio 2007. Un’altra battaglia Aiga vinta!

Non ci fermiamo qui. La prossima battaglia sarà quella di modificare il regime transitorio di cui all’art. 22, co. 4, della Legge Professionale, da applicarsi a tutti gli Avvocati iscritti all’Albo prima dell’emanazione della Legge Professionale (anno 2012), e di dimezzare il numero dei giudizi richiesti dall’art. 4, comma 3, del Regolamento CNF n°1/2015 per la determinazione del criterio dell’effettività della professione. Per maggiori info clicca qui.

Aiga, da oltre 50 anni a tutela della giovane avvocatura.

Dicembre 26

Equo compenso: accolta la proposta di emendamento elaborata da AIGA

La legge di Bilancio contiene importanti modifiche alla norma sul cd. “equo compenso”. Tali modifiche – approvate in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati – ricalcano la proposta di emendamento elaborata nei giorni scorsi dall’AIGA ed inviata all’On. Chiara Gribaudo e all’On. Alessia Morani. La suddetta proposta –  tesa ad ampliare il novero delle clausole da considerarsi vessatorie indipendentemente da una specifica trattativa in merito, a meglio delineare i criteri per l’esercizio dell’azione di nullità delle clausole stesse, nonché a vincolare il Giudice al rispetto dei parametri ministeriali recentemente aggiornati dal Ministero della Giustizia – è stata assorbita dall’emendamento, poi approvato, presentato dall’On. De Girolamo, e ben rappresenta la convergenza di maggioranza e opposizione sulle istanze manifestate anche dalla giovane avvocatura in materia di equo compenso.

Dicembre 26

L’Aiga plaude all’approvazione del legittimo impedimento per le avvocate in gravidanza

Il 19 dicembre u.s. è stato approvato in Commissione Bilancio presso la Camera dei Deputati l’emendamento alla Legge di Bilancio che prevede l’introduzione del legittimo impedimento a comparire in udienza per le avvocate negli ultimi due mesi di gravidanza e nei primi tre mesi di maternità 

L’AIGA non può che salutare con soddisfazione l’approvazione dell’emendamento in oggetto, segno di una battaglia di civiltà e dell’affermazione di un diritto mirante ad eliminare differenze irragionevoli fra lavoratrici dipendenti e professioniste, e per come formulato anche in uno con l’affermazione della necessaria tutela dei diritti della genitorialità e della conciliazione dei tempi di vita-lavoro

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