Maggio 22

Natura Giuridica del contributo previdenziale e Cassa Forense

Art.1 comma 778 legge 28 dicembre 2015, n.208

La compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati anteriormente al 2016 e non ancora saldati – Natura giuridica del contributo previdenziale e Cassa Forense

A decorrere dall’anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

Maggio 22

Esecuzione: l’ordinanza di sospensione non ha carattere definitivo

Cass., sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 1228/16 depositata il 22 gennaio

L’ordinanza di sospensione dell’esecuzione ha effetto meramente provvisorio, essendo la stessa revocabile dal giudice che l’ha emessa sino al momento in cui abbia avuto esecuzione. Tale provvedimento, dunque, non ha natura sostanziale di sentenza e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ma esclusivamente attraverso il reclamo disciplinato dall’art. 669–terdecies c.p.c.

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