Novembre 15

La responsabilità genitoriale e la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. alla luce della recente sentenza del Tribunale di Roma n. 18779/2016.

All’interno del Titolo II del codice civile, fra le disposizioni inerenti i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, l’art. 709 ter c.c., intitolato Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, riconosce la facoltà al giudice di applicare delle misure [quelle elencate all’art. 709 ter, comma 2, numero 1), 2), 3) e 4) c.p.c.], grazie alle quali indurre l’obbligato al rispetto delle prescrizioni giudiziali emesse a suo carico e ad astenersi, per il futuro, da porre in essere condotte qualificabili in termini di inottemperanza rispetto agli ordini impostogli in sede giudiziale.

La sentenza n. 18799/2016 del Tribunale di Roma ha interpretato e applicato innovativamente il disposto normativo di cui sopra, ammonendo prima, e condannando poi, la ricorrente al pagamento in favore del resistente di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per aver boicottato il rapporto fra padre e figlio, screditato la figura genitoriale paterna e omesso di assumere “un comportamento propositivo per tentare di riavvicinare il figlio al padre, risanandone il rapporto”.

Ottobre 21

Inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale sull’ordinamento e l’organizzazione della giustizia tributaria

Corte Costituzionale, ordinanza del 20.10.2016 n. 227

Il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità costituzionali sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia mediante l’ordinanza n. 280/2014, in relazione a vari articoli del D. Lgs. n. 545/92 (in tema di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e organizzazione degli uffici di collaborazione).

Ottobre 21

Società di persone – Responsabilità limitata del socio

CORTE CASSAZIONE, SEZIONE TERZA, SENTENZA DEL 19 OTTOBRE 2016 N. 21066

La Suprema Corte, chiamata a determinare il regolamento dei rapporti intercorrenti tra i soci di una società in nome collettivo, ha affermato l’inapplicabilità del principio di responsabilità illimitata del socio in ordine alle obbligazioni sociali per un titolo estraneo al contratto sociale.

Ottobre 21

Elenco difese d’ufficio: termine per la presentazione della domanda di permanenza

Con il D. Lgs. n. 6 del 31/1/2015 il Governo ha provveduto al riordino della disciplina della difesa d’ufficio,  istituendo presso il C.N.F. l’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio. Come noto, coloro che erano già iscritti negli elenchi delle difese d’ufficio tenuti presso gli Ordini professionali, a far data dal 20 febbraio 2015, sono stati automaticamente iscritti nel nuovo elenco nazionale.

Pochi sanno però che, a differenza del passato, per permanere in tale elenco è necessario inoltrare all’Ordine di appartenenza apposita domanda attestante la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1 quater, del citato decreto legislativo, come meglio precisate nel regolamento per la tenuta dell’elenco unico adottato dal C.N.F. il 22/5/2016 e le relative linee guida dallo stesso approvate il 15/7/2016, e precisamente: a) l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento; b) l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla produzione di documentazione attestante la partecipazione, nell’anno solare precedente, ad almeno dieci udienze penali (non più di due udienze ex art. 97, co. 4, c.p.p. e tre udienze dinnanzi al Giudice di Pace), escluse quelle di mero rinvio e, come precisato dalle richiamate linee guida, quelle di smistamento nelle quali non siano state svolge questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; c) l’adempimento dell’obbligo formativo (sul punto, pur nel silenzio della norma e del regolamento attuativo, vi è chi sostiene che i crediti formativi debbano essere stati necessariamente acquisiti in materia penale e processuale penale).

La domanda di permanenza, indirizzata al CNF, deve essere presentata entro il 31 dicembre 2016 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza tramite la piattaforma Lextel, unitamente all’autocertificazione idonea a dimostrare la sussistenza delle predette condizioni. In caso di mancata o incompleta presentazione della domanda e della documentazione entro il predetto termine l’avvocato verrà cancellato d’ufficio dall’elenco (Per maggiori info: http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/difese-d-ufficio).

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