Gennaio 9

Contratti tipici – Appalti privati di servizi

Cassazione civile, sez. lav., 02/11/2016,  n. 22121

Nel caso di subentro in un appalto di servizi, regolato dall’art. 4 del CCNL Multiservizi, la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la società subentrante nell’appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all’impugnazione all’atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l’acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l’atto risolutivo.

Gennaio 9

Contratti tipici – Mandato e rappresentanza

Cassazione civile, sez. III, 10/11/2016, n. 22891

Il contratto stipulato dal falsus procurator non è né nullo, né annullabile, ma semplicemente inefficace fino all’eventuale ratifica da parte del dominus. Nel caso particolare in cui il falsus procurator abbia utilizzato il nome del legale rappresentante di una società, la ratifica dovrà provenire dall’organo rappresentativo della società e dovrà contenere espressamente l’intenzione di fare propri gli effetti del contratto stipulato sotto falso nome.

Novembre 21

Cartella di pagamento – Prescrizione degli atti successivi – Termine applicabile

Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397

La scadenza del termine di impugnazione di un atto di riscossione coattiva produce esclusivamente l’effetto dell’irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale ai sensi dell’art. 2953 del codice civile, riguardanti le sentenze passate in giudicato.

Novembre 21

E’ legittimo il rifiuto della prestazione lavorativa, senza perdere la retribuzione, fino a quando il datore di lavoro non adempia ai suoi obblighi di sicurezza

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 gennaio 2016 n. 836

Ancora una volta la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la citata sentenza ha ribadito il potere di autotutela contrattuale del lavoratore rappresentato dall’eccezione di inadempimento; autotutela che si estrinseca nel rifiuto all’esecuzione della prestazione lavorativa laddove il datore di lavoro è inadempiente sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro come impostogli dall’art. 2087 cod. civ. a mente del quale “il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Non solo!

La predetta sentenza ribadisce la permanenza in capo al datore di lavoro dell’obbligo retributivo, pur in presenza di sospensione giustificata della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti che si trovano a lavorare in ambienti non sicuri ovvero “nocivi” in conseguenza dell’inadempimento datoriale per violazione dell’art. 2087 cod. civ.

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