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Biotestamento e Dat: ecco le novità

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Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocata Erika Trio – Referente del progetto Avvocato a Scuola e un’ora di legalità di Aiga Bergamo  – ci spiega il contenuto della normativa sulle scelte terapeutiche e i trattamenti sanitari.

Egregio avvocato, le scrivo perché ad un mio familiare è stata diagnosticata una brutta malattia degenerativa e vorrebbe avere informazioni sulla possibilità di operare ora delle scelte sul fine vita e sui trattamenti sanitari ai quali potrà essere sottoposto.

Gentile lettore, il quesito da lei posto mi permette di illustrare un tema veramente molto attuale, relativo alle disposizioni anticipate di trattamento, introdotte dall’articolo 4 della legge del 22 dicembre 2017 n. 219 (nota alla cronaca come legge sul biotestamento) entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

Trattasi di una legge che era molto attesa sia nell’ambiente medico-sanitario, sia nell’ambiente giuridico, preceduta da un grande dibattito mediatico, in ragione dei noti casi Welby, Englaro e DJ Fabo.

Il cuore del testo legislativo è rappresentato proprio dall’articolo 4 che prevede la possibilità che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere possa, proprio in previsione di una situazione di futura incapacità di autodeterminazione, esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari ed anche il consenso o eventualmente il rifiuto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari attraverso delle disposizioni anticipate di trattamento (le cosiddette Dat).

Erika Trio

Erika Trio

Le Dat sono, in sostanza, delle manifestazioni di consenso diacroniche mediante le quali ciascun individuo può esprimere la propria volontà vincolante “ora per allora” riguardo trattamenti sanitari ed accertamenti diagnostici che desideri subire o meno.

Nelle Dat è anche possibile nominare un cosiddetto fiduciario, ossia una persona di fiducia che ha la funzione di rappresentare il paziente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e, in sostanza, interpreta la volontà del disponente anche dopo molto anni.

Il medico è obbligato per legge a rispettare la volontà espressa dal paziente nelle Dat, a meno che, in accordo con il fiduciario, non ritenga che sia palesemente incongrua o non corrispondente alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle Dat capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita (si pensi al caso di Dat sottoscritte molti anni prima rispetto al momento in cui si verifichi la malattia invalidante).

La legge prevede, a garanzia del paziente, che in caso di conflitto tra il fiduciario e il medico curante si debba ricorrere alla decisione dell’autorità giudiziaria (giudice tutelare).

Il suo familiare potrà redigere le Dat secondo le seguenti modalità: l’atto pubblico, la scrittura privata autenticata ovvero la scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente con annotazione in apposito registro oppure presso le strutture sanitarie. E’ anche possibile che le Dat siano espresse con videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona disabile di comunicare.

Chiaramente le Dat sono sempre modificabili e revocabili in ogni momento e, in caso di urgenza, possono essere revocate anche con una dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni.