Marzo 19

Dal Comitato Scientifico di Aiga Bergamo…

Care Colleghe e Cari Colleghi,
condividiamo con Voi alcuni documenti che ci sono stati trasmessi dalla Camera dei Deputati e dal Consiglio Nazionale Forense e che rimettiamo a Voi per ogni opportuna valutazione e per favorire il confronto all’interno dell’avvocatura. Si tratta dei dossier relativi a tematiche di stretta attualità. Buona lettura….

Dossier l’avvocatura e la Costituzione

Dossier Riforma dell’Ordinamento Penitenziario parere

Dossier la protezione e il sostegno alle vittime dei reati

Marzo 19

Fine vita, giustizia a orologeria

Vi segnaliamo l’interessante articolo pubblicato sulla testata giornalistica “Eco di Bergamo” del nostro Paolo Lorenzo Gamba sulla L. n. 219/2017, disposizioni anticipati di trattamento (DAT).  Buona lettura.

Marzo 19

Permessi per assistere i parenti: ecco cosa spetta ai lavoratori

Dalla rubrica “parola all’avvocato” di Bergamo Sera.

Egregio avvocato, sono un lavoratore dipendente e spesso sono costretto ad assentarmi dal luogo di lavoro, sfruttando le ore di ferie ed i permessi maturati, per assistere mia madre la quale, a seguito di un ictus, è risultata invalida al 100%. Ho saputo che esiste la possibilità di richiedere ed ottenere permessi retribuiti finalizzati a tale esigenza di cura ed assistenza e vorrei sapere se ne ho diritto e in che misura posso usufruirne.

Gentile lettore,
la problematica da lei segnalata risulta di grande interesse, coinvolgendo un numero sempre maggiore di lavoratori che si trovano ad assistere i genitori anziani e spesso gravemente malati.

La legge n. 104 del 1992 ha istituito e disciplinato all’art. 33 un regime di permessi retribuiti che varia a seconda che vengano concessi al lavoratore con disabilità ovvero ai suoi familiari. Il lavoratore disabile maggiorenne ha diritto alternativamente nell’ambito di ciascun mese a due tipi di permessi retribuiti:
– orari (due ore al giorno in caso di orario giornaliero di lavoro pari o superiore a 6 ore);
– giornalieri (tre giorni fruibili in via continuativa o frazionata).

In via generale, anche i genitori e determinati familiari (coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti ed affini entro il secondo grado) di soggetti affetti da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della medesima legge e riconosciuta da commissione medica integrata Asl-Inps, qualora siano lavoratori dipendenti, possono beneficiare dei permessi previsti dalla legge 104, in modalità che differiscono a seconda dell’età del disabile e del rapporto di parentela.

Tali permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona disabile, ad eccezione dei genitori ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza dello stesso figlio con handicap in situazione di gravità.

Federica Ghisleni

Federica Ghisleni

È opportuno ricordare che l’utilizzo degli stessi deve essere finalizzato esclusivamente alla cura della persona malata, non essendo possibile in alcun modo occuparsi di altre attività.

Nel caso in cui all’esito dei previsti controlli dovesse risultare un utilizzo indebito dei permessi concessi ai sensi della Legge 104, infatti, le conseguenze per il lavoratore possono essere davvero pregiudizievoli.

Con una recente pronuncia della Cassazione (Cass. Sez. Lav., n. 9749/2016) è stata confermata la legittimità del licenziamento intimato al dipendente il quale, nelle ore di permesso concesso ai sensi della Legge 104, era solito recarsi ad effettuare lavori in terreni di proprietà.

Nella citata pronuncia la suprema corte sottolinea come l’utilizzo improprio dei permessi giustifichi il licenziamento non solo stante il disvalore sociale attribuibile ad una siffatta condotta, ma anche per l’idoneità della medesima a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, indipendentemente dall’entità del danno eventualmente arrecato.

Precisano altresì i giudici che si tratta di un “danno che non ricade sul solo datore di lavoro che si vede privare illegittimamente della prestazione lavorativa, ma soprattutto di un comportamento che viola i doveri imposti dalla convivenza sociale e che costringe l’intera collettività a sopportarne l’indebito costo”.

Nel caso che mi sottopone, trattandosi di parente entro il 2° grado, lei ha diritto a fruire presentando l’apposita domanda telematica di 3 giorni di permesso mensili, anche continuativi, per prestare la dovuta assistenza a sua madre, assistenza che deve rivestire il carattere della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della stessa, non essendo comunque necessario che essa sia quotidiana.

Marzo 19

Aziende, come tutelare la reputazione in rete

Dalla rubrica “parola all’avvocato” di Bergamo Sera.

La rete e i social network amplificano la presenza in rete delle aziende garantendo, da un lato, vantaggi per la valorizzazione della reputazione d’impresa, ma, dall’altro, esponendola al rischio di attacchi indesiderati.

Per prevenire danni in tal senso, l’impresa deve, per prima cosa, effettuare un monitoraggio continuo della rete ed una promozione della propria immagine con l’utilizzo di mezzo tecnici e software adeguati, provvedendo altresì a sviluppare una comunicazione efficace.

Tuttavia qualora sia necessario difendersi dagli attacchi l’impresa potrà affidarsi ad un avvocato per agire sia per ottenere la deindicizzazione dei contenuti negativi e per garantire il proprio diritto di replica alle accuse e/o informazioni negative diffuse in rete sull’azienda sia per la cancellazione del contenuto.

Raffaella Preda

Raffaella Preda

Infatti, qualora l’azienda abbia interesse a tutelare la propria reputazione, non volendo vedere ripubblicate e diffuse in rete notizie incomplete, non aggiornate o inattuali, potrà far valere il proprio diritto di chiedere la deindicizzazione alla società gestrice del motore di ricerca indipendentemente dalla permanenza sui siti sorgente ove dette notizie sono state pubblicate.

Tale possibilità è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia Europea che ha riconosciuto il cosiddetto “diritto all’oblio” ossia il diritto ad essere dimenticati per fatti che in passato sono stati d’interesse ma che, con il tempo, non sono più di interesse pubblico in quanto non più attuali.

In tal senso si è espressa in Italia anche la suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 13161 del 24 giugno 2016 con la quale si è riconosciuto un illecito trattamento derivante dal mantenimento del diretto ed agevole accesso ad un articolo giornalistico diffuso in rete anche dopo anni.

Il diritto alla cancellazione dei propri dati è peraltro confermato anche dall’art. 17 del nuovo Regolamento europeo privacy (Gdpr), che sarà in vigore dal 26 maggio 2018.

L’azienda potrà, inoltre, agire per il risarcimento dei danni conseguenti qualora sia in grado di dimostrare la gravità della lesione subita ed il pregiudizio arrecato alla propria reputazione.

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