Decreto del Ministero della Giustizia n. 58 del 2 maggio 2016
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2016 il decreto n. 58 del 17 marzo 2016 in attuazione dell’art. 44 della legge n. 247/2012, che disciplina l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari.
Tale regolamento prevede:
– quanto ai requisiti per lo svolgimento del tirocinio: l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, il previo svolgimento dei 6 mesi di pratica professionale presso un avvocato, secondo il disposto di cui all’art. 41 comma 7 della LPF, il possesso di requisiti di onorabilità; qualora non sia possibile ammettere al tirocinio presso l’ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo; al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica; nonché ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea;
– una durata massima del praticantato di 12 mesi;
– un massimo di 2 praticanti per magistrato;
– quanto agli uffici giudiziari: l’attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di Cassazione (e la Procura Generale presso la stessa), le Procure Generali presso le Corti di Appello, i Tribunali ordinari, i Tribunali di Sorveglianza, i Tribunali per i Minorenni, la Corte dei Conti e la Procura presso la medesima, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, le Procure presso la Corte dei Conti, le Commissioni tributarie, il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali;
– quanto all’attività di praticantato: il praticante assiste e coadiuva il magistrato affidatario sotto la sua guida e controllo; provvede allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale dottrinale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste alle udienze e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo.