Dalla rubrica “parola all’avvocato” di Bergamo Sera.
Gentile avvocato, ho 25 anni e sono stato assunto dall’azienda per cui lavoro con un contratto di apprendistato professionalizzante di tre anni. Sono quasi al termine del rapporto di lavoro, tuttavia in questo lasso di tempo non ho mai svolto alcuna attività formativa interna o esterna, né mi è mai stato consegnato un piano formativo. Possono esserci delle conseguenze?
Caro lettore,
l’apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire a quest’ultimo la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda.
L’ordinamento prevede tre tipologie di apprendistato: a) l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) l’apprendistato professionalizzante; c) l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Il contratto di apprendistato è oggi regolato dagli artt. 41 e ss. del D. Lgs. 81/2015 nonché dalla disciplina del contratto collettivo nazionale di riferimento.
Affinché l’apprendista acquisisca la qualifica al conseguimento della quale è finalizzato l’apprendistato, è necessario lo svolgimento effettivo e non meramente figurativo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente, sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, per un periodo di tempo non inferiore a quello ritenuto congruo dalla contrattazione collettiva per l’apprendimento dell’allievo.
Inoltre, il contratto di apprendistato professionalizzante, quale è quello in esame, deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, anche solo in forma sintetica, il piano formativo individuale relativo al lavoratore apprendista che si intende assumere.
Il vantaggio per il datore di lavoro nella scelta del contratto di apprendistato è duplice:
a) poter formare secondo i propri principi il lavoratore;
b) corrispondere all’apprendista una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori che svolgano le stesse mansioni. Infatti, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
Ora, la mancanza dei due requisiti fondamentali dello svolgimento concreto di ore di formazione e della predisposizione di un adeguato, seppur sintetico, piano formativo ha la conseguenza di rendere nullo il contratto di apprendistato.
La nullità dell’apprendistato determina la sussistenza, per tutto il periodo nel quale l’apprendista ha svolto la propria attività lavorativa, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Ciò comporta che l’apprendista possa legittimamente rivendicare l’accertamento dinanzi al giudice del lavoro di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, nonché la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive spettanti.
Infatti, con la nullità del contratto di apprendistato, l’apprendista deve essere considerato ab origine un lavoratore ordinario a tutti gli effetti, con il conseguente riconoscimento della corretta qualifica ed il pagamento della corrispondente retribuzione.