COVID-19, NO ALL’UTILIZZO DEL COVID PER COMPRIMERE I DIRITTI DEGLI IMPUTATI

Aiga stigmatizza le previsioni applicabili al processo penale contenute nel decreto “Ristori bis”, che di fatto vanificano la celebrazione del Giudizio di appello e scaricano sugli imputati le conseguenze dell’assenza di testimoni e consulenti tecnici, quando questi siano stati colpiti dal Covid o in isolamento fiduciario.
Le norme proposte dal Governo sono in totale contrasto con il principio del giusto processo e della sua ragionevole durata, così come definiti dall’art. 111 della Costituzione e dalla Carta Europea dei diritti dell’Uomo.
L’AIGA dice un chiaro no all’utilizzo strumentale dell’emergenza Covid per continuare a creare un “processo eterno” con una prescrizione infinita (così come già accadrà per i reati ai quali si applicherà la riforma Bonafede in tema di prescrizione) che nel caso del decreto viene sospesa per cause del tutto indipendenti dall’azione degli imputati e dei loro difensori.
AIGA ribadisce inoltre senza mezzi termini l’importanza della tutela del contraddittorio nel processo penale in ogni grado di giudizio, ricordando come l’appello non sia un inutile orpello, ma un giudizio previsto anzitutto a garanzia degli imputati innocenti che erroneamente siano stati riconosciuti colpevoli nel giudizio di primo grado, i quali non possano essere adeguatamente tutelati con un processo solo “cartolare”, che non tenga conto di quando venga chiesta la rinnovazione del dibattimento.
Si evidenzia inoltre come le disposizioni contenute nel Decreto Ristori bis siano in palese contrasto con il codice di procedura penale, nella parte in cui obbligano l’imputato (per mezzo del difensore) a richiedere la celebrazione “in presenza” venticinque giorni prima dell’udienza, quando i termini per la notifica dell’appello ai difensori ed imputati a mente dell’artt. 601 comma 3° e 5° c.p.p. è di soli venti giorni.
Il decreto rappresenta l’ennesima occasione perduta per specificare nel codice di procedura penale l’istituto del legittimo impedimento per avvocati ed imputati attinti dal Covid o dall’obbligo di isolamento fiduciario, ai quali spesso, pur agendo nel rispetto delle normative vigenti, non è stato riconosciuto dai giudici di merito alcun diritto al rinvio del processo, pur essendo a differenza di testimoni e periti, parti necessarie e fondamentali del giudizio.