Gen 18

AIGA incontra il Ministro Orlando

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Il 12.01.2017 Aiga – Associazione Italiana Giovani Avvocati – è stata ricevuta dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.  La  delegazione era costituita dal Presidente Michele Vaira, dal Segretario Tania Rizzo e dal membro di giunta Mariarita Mirone.

L’incontro si è tenuto presso il Ministero ed è durato oltre un’ora date le importanti questioni affrontate delle criticità del dibattuto regolamenti “specializzazioni” e “cassazionisti”, dell’accesso alla professione e della vivibilità degli istituti penitenziari.

Il Ministro non solo ha ascoltato con attenzione ed interesse tutte le problematiche esposte ma si è relazionato sempre in maniera schietta e diretta, chiarendo anche gli obiettivi perseguiti dal Ministero nel contemperare le esigenze nazionali di “giustizia” con gli indirizzi e risultati imposti dall’U.E.

Prima questione affrontata nell’incontro è stata quella inerente la necessità di modificare la norma transitoria dell’art. 22 L. 247/12, tutelando così la specifica posizione degli avvocati iscritti agli Albi prima della riforma della L.P..

A tal proposito abbiamo reiterato la richiesta di rinnovo della proroga di iscrizione all’albo cassazionisti in scadenza al 2.02.2017 così da consentire la facoltà di iscriversi di diritto nel citato albo a chi, entro il prossimo 2.02.2018, avrà raggiunto dodici anni di anzianità.

A sostegno dell’impellenza di un correttivo abbiamo rilevato, come già fatto in passato, anche il paradosso per cui, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n°96/2011 (che consente agli abogados l’iscrizione all’albo cassazionisti sul previdente presupposto di dodici anni di esercizio della professione in uno degli Stati membri), i Colleghi stabiliti beneficiano di un differente ed agevolato accesso all’albo superiore che risulta irragionevolmente contrario al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Tale criticità in esame è già stata fatta propria dal TAR Lazio che, con l’ordinanza n°2415/2016, ha rilevato una questione di legittimità costituzionale in riferimento al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione dell’art. 22 della L.P. rispetto all’art. 9, comma 2, del D. Lgs. n°96/2011 adottato in recepimento della Direttiva 98/5/CE.

Il Ministro, seppur manifestando che il percorso abilitativo previsto nel regolamento cassazionisti è volto sia ad adeguare il nostro ordinamento forense a quelli europei (con minor numero di iscritti agli albi “superiori” e, più in generale, di giudizi di ultimo grado) sia ad aumentare la professionalità della categoria, ha condiviso la necessità di concreta armonizzazione della disciplina transitoria, riservandosi ogni soluzione che possa contemperare l’applicazione del regolamento con le legittime aspettative degli avvocati.

Il Ministro ha dimostrato attenzione anche rispetto all’eccessiva gravosità denunciata da AIGA circa l’attuale obbligo dell’avvocato “specializzato” di sostenere un ulteriore corso per divenire cassazionista (nelle materie di riferimento).

Sul punto è emersa la necessità del Ministero di bilanciare la ratio dei due regolamenti e la loro relativa applicazione con le esigenze concrete della professione. Con soddisfazione abbiamo constatato interesse del Ministro alla proposta AIGA di superamento dell’onerosa duplicazione tramite esonero dal corso (ma non anche dall’esame finale di abilitazione) per coloro che abbiano maturato i dodici anni di anzianità di iscrizione all’albo ordinario alla data di entrata in vigore della L.P..

Naturalmente, considerata la pendenza avanti il Consiglio di Stato dell’impugnativa della sentenza del TAR n°13776/2015 sul regolamento specializzazioni, unanime è stata la constatazione che ogni questione inerente l’avvocato specializzato deve intendersi condizionata alle sorti del citato giudizio, con particolare riferimento al rischio di sospensiva in sede cautelare.

Relativamente alla vigente normativa sull’accesso alla professione forense, abbiamo evidenziato l’insufficienza di soli sei mesi di pratica prevista in ipotesi di tirocinio sostitutivo e la necessità di S.S.P.L. più professionalizzati. Per quanto attiene poi all’esame di abilitazione, abbiamo manifestato la necessità di ulteriore proroga del criterio di svolgimento delle prove (con codici annotai) per il corrente anno, stante la mancanza di riferimenti regolamentari certi cui i candidati all’esame possono sin d’ora far riferimento ai fini della corretta preparazione.

Il Ministro ha ascoltato sempre con attenzione i vari punti delle citate questioni, prestando particolare propensione ad una concezione di S.S.P.L. di concreta formazione del giovane professionista, dato anche il continuo mutamento della figura dell’avvocato.

L’incontro si è concluso con il significativo intervento di Tania che ha segnalato la crescente diffusione di impugnazioni in appello da parte dell’Avvocatura dello Stato dei provvedimenti dei Magistrati di Sorveglianza resi in accoglimento di reclami ex art 35-ter Ordinamento Penitenziario del d.l. 26 giugno 2014 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014 n. 117, ed entrato in vigore il 28 giugno 2014. Considerata la contraddittorietà con lo spirito di questa novella (emanata anche a seguito della famosa sentenza della Corte EDU nella vicenda Torreggiani sulla vivibilità degli istituti penitenziari e sul rispetto della dignità delle persone detenute e ristrette) il Ministro ha immediatamente sollecitato un intervento al fine di approfondire tale indirizzo assunto dall’Avvocatura di Stato.

Considerata la varietà ed importanza degli argomenti trattati, la durata dell’incontro e l’attento ascolto delle problematiche della (giovane) avvocatura e relative proposte correttive di AIGA, il Presidente è rimasto soddisfatto del colloquio.