Dalla rubrica “parola all’avvocato” di BergamoSera. L’avvocato Carlo Foglieni – referente della Commissione di Diritto dell’Ambiente di Aiga di Bergamo – spiega quando sussiste l’obbligo per il proprietario di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi sul proprio terreno.
Cortese avvocato, sono proprietario di un terreno ove, a mia insaputa, sono stati abbandonati dei rifiuti non pericolosi. Qualche giorno fa mi è stata notificata dal Comune un’ordinanza con cui mi viene ordinato di rimuoverli, a mie spese, entro sessanta giorni, con l’avviso che, in caso contrario, verrò denunciato alla competente autorità giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti. Cosa posso fare per tutelarmi?
Cortese lettore,
l’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede il divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo ed obbliga colui che viola tale divieto a procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi “in solido con il proprietario dell’area al quale tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
Dal dato testuale della disposizione normativa si evince chiaramente che l’obbligo di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi grava anzitutto sul soggetto che ha effettuato l’abbandono e/o il deposito incontrollato dei rifiuti (trasgressore), nonché sul proprietario dell’area che con il proprio comportamento (doloso o colposo) abbia partecipato e/o contribuito alla violazione commessa dal trasgressore.
Pertanto, oltre nei casi di connivenza o di complicità con il trasgressore, il proprietario del fondo è obbligato a rimuovere i rifiuti abbandonati da ignoti tutte le volte nelle quali egli abbia tenuto un comportamento colpevole ovvero si sia disinteressato per una qualsiasi ragione del proprio bene e sia rimasto inerte, senza affrontare concretamente la situazione, oppure l’abbia affrontata con misure palesemente inadeguate.
Tale comportamento – precisa la giurisprudenza – ben può consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente abbandonati rifiuti. Apporre una idonea recinzione e/o cartelli dissuasivi, effettuare controlli e verifiche periodiche del fondo, nonché segnalare l’abbandono di rifiuti alle autorità preposte alla vigilanza ambientale, possono considerarsi – ad esempio – indici sintomatici di un comportamento non negligente del proprietario del fondo. Per converso, però, come più volte precisato dalla giurisprudenza, l’omessa adozione di tali condotte non costituisce di per sé la prova della colpevolezza del proprietario che deve essere accertata, in concreto, caso per caso.
Per imporre al proprietario la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dell’area il Comune deve dunque necessariamente accertare un suo coinvolgimento – quanto meno a titolo di colpa – nell’avvenuto abbandono. In caso contrario, l’ordinanza comunale deve considerarsi illegittima e può quindi essere impugnata dinnanzi al giudice amministrativo per chiederne l’annullamento.